Il mese di dicembre è, come di consuetudine, mese importante per quanto riguarda le scadenze fiscali. In modo particolare, il prossimo 27 dicembre 2016 scade il termine per la presentazione dell'acconto IVA 2016: come andrà effettuato il calcolo di quanto dovuto? Occorre subito precisare che da quest'anno le condizioni di fruizione relative al ravvedimento operoso sono più vantaggiose rispetto agli anni precedenti e, dunque, chi non riuscisse a pagare l'acconto IVA 2016 entro il termine previsto, potrà usufruire di tali agevolazioni.

Ultime notizie scadenza acconto IVA 2016: come effettuare il calcolo di quanto dovuto, le istruzioni

Per quanto riguarda il calcolo di quanto dovuto, il contribuente potrà scegliere fra tre diversi metodi applicativi, ovvero il metodo previsionale, storico e l'analitico.Il primo consiste in una stima delle operazioni che verranno effettuate dal contribuente nell'ultimo mese oppure trimestre dell'anno in corso: la percentuale di riferimento per il calcolo è pari all'88 per cento.

La stessa percentuale dovrà essere applicata anche nel caso in cui si scelga il metodo storico, quello che trae spunto, cioè, dalla liquidazione IVA relativa all'anno 2015, sia essa di tipo annuale, trimestrale oppure mensile.

L'ultimo metodo di calcolo è quello analitico e riguarda le operazioni che sono state registrate nei libri IVA durante le prime tre settimane del mese di dicembre 2016 o che, in ogni caso, avrebbero dovuto essere registrate. Tutti coloro che saranno chiamati al pagamento dell'acconto IVA 2016, dovranno avvalersi dell'apposito modello F24 per effettuare il proprio versamento entro il 27 dicembre.

Per quanto concerne i codici tributo di riferimento, ricordiamo che il codice tributo 6035 riguarda i contribuenti trimestrali, mentre il codice 6013 i contribuenti mensili.

Ravvedimento operoso per chi pagherà acconto IVA 2016 dopo il 27 dicembre

Per tutti coloro che, invece, non adempiranno al proprio obbligo di versamento entro la scadenza indicata, c'è il ravvedimento operoso che prevede il pagamento di una penalità aggiuntiva pari all'1,5 per cento dell'imposta non versata nel caso in cui il pagamento stesso venga effettuato spontaneamente entro il 27 gennaio prossimo; nel caso in cui, invece, il versamento venisse effettuato tra il 28 gennaio e il 28 marzo si andrà incontro ad una penalità dell'1,67 per cento dell'imposta dovuta.