Ci sono pronunce di diversi Giudici che assumono una certa importanza per i cittadini italiani. Una di queste è sicuramente l’ordinanza 5627 della Corte di cassazione, depositata a fine febbraio, che riguarda la tassa, tributo o tariffa che dir si voglia, che grava sui cittadini alla voce rifiuti solidi urbani. Siamo di fronte ad un classico caso di doppia imposizione, perché per anni, su questo prelievo, si è applicata l’IVA. L’ordinanza specifica che non si doveva pagare l’IVA su quello che è a tutti gli effetti un tributo e non un corrispettivo per un servizio reso al cittadino.

Ecco tutto quello che c’è da sapere, anche per chiedere il rimborso anche per gli anni antecedenti.

La cosiddetta Tariffa Ronchi

Un ex Ministro dell’Ambiente, Edoardo Ronchi, nel 1997 istituì la TIA, la Tassa di Igiene Ambientale. La Tia, altro non è che la primogenita di quelle che poi, anno dopo anno e decreto dopo decreto, sono diventate TARSU, TARES ed oggi TARI. Parliamo della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, che finanziano i sistemi di smaltimento rifiuti di tutti i comuni italiani. Ripetiamo, siamo di fronte ad un tributo, un prelievo chiesto agli italiani come partecipazione alla spesa sostenuta dal proprio comune di residenza. Non siamo di fronte ad un servizio reso al cittadino che merita un corrispettivo economico, ecco perché la Corte di Cassazione ha confermato il campo di non applicabilità dell’IVA.

L’ordinanza della Cassazione

La Corte di Cassazione è stata chiamata in causa da un ricorso della società AMIU Genova SPA contro una sentenza del Tribunale di Genova che l’aveva obbligata a risarcire il gettito di IVA pagato da 10 cittadini che avevano contestato l’applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto alla tassa di smaltimento rifiuti.

La Cassazione non ha fatto altro che confermare quanto sancito dal Tribunale Ligure a cui si erano rivolti i cittadini. Nello specifico, i ricorrenti chiedevano la restituzione del surplus pagato come IVA per gli anni che vanno dal 2006 al 2009. Sempre la Cassazione, specifica che la pronuncia, che poi trova analogismi in una vecchia sentenza della Corte Costituzionale, si applica alla cosiddetta Tariffa Ronchi, abrogata nel 2013 e che a dire il vero, non fu adottata da tutti i comuni italiani.

Un modo per evitare un fenomeno classico dei ricorsi a pioggia che richiamano le sentenze già emanate. Resta comunque il fatto che sulla Tassa sui Rifiuti, non va versata l’IVA e che molti italiani sono in credito per quanto pagato in più. Nell’ordinanza si fa riferimento anche alla prescrizione di questo evidente credito vantato dai cittadini. Secondo i giudici, la scadenza è decennale, pertanto, si possono chiedere i rimborsi a partire dal 2006. Non esiste interpretazione diversa di questa pronuncia è non causa anomalia il fatto che le società fornitrici dei servizi ed a cui vengono pagate le bollette, sono società diverse da Enti Pubblici. Non ci può essere nemmeno la soluzione di un credito di imposta che vada a coprire le tariffe per gli anni futuri perché il pagamento non dovuto di IVA, genera un diritto a vedersi restituire i soldi.