I contribuenti italiani possessori di un fabbricato (ad eccezione dell'abitazione principale o cosiddetta prima casa) o di un terreno in un Comune italiano in questi giorni saranno chiamati a pagare il saldo dell'Imu (Imposta municipale propria) e della Tasi (Tassa sui servizi indivisibili) 2018 che quest'anno cade il 17 dicembre e non il consueto giorno 16.
Scadenze Imu e Tasi 2018
Normalmente è possibile pagare l'Imu e la Tasi in due rate annuali: un fissata il giorno 16 giugno dell'anno ed un'altra il 16 dicembre. Quest'anno però entrambe le date sono diverse rispetto al consueto, essendo stata applicata la proroga di legge al primo giorno lavorativo immediatamente successivo alla data stabilita, nel caso in cui le scadenze siano in concomitanza di un sabato o di una domenica.
A giugno infatti la rata d'acconto dell'Imu e della Tasi ha avuto come scadenza il giorno 18 perché il 16 era un sabato. Stessa norma è stata applicata anche per la rata del saldo che è invece prevista per il 17 dicembre.
Quando si parla di prima casa
Una delle domande che i contribuenti italiani maggiormente si pongono in concomitanza con le scadenze Imu e Tasi è se si pagano tali Tasse sull'abitazione principale (o detta anche comunemente prima casa). Dal 2016 ormai il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie di un fabbricato adibito ad abitazione principale non deve pagare l'Imu e la Tasi così come anche le relative pertinenze. Ma affinché un fabbricato possa essere considerato prima casa è necessario che rispetti alcuni requisiti.
Il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201- Comma 3 definisce per abitazione principale l'immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Dunque senza i requisiti di abitazione e di residenza anagrafica non è possibile essere esonerati dal pagamento dell'Imposta municipale propria e della Tassa sui servizi indivisibli.
Si ricorda infine che, nel caso in cui si possieda un'abitazione principale di lusso (appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), è obbligatorio pagare entrambi i tributi locali entro la scadenza del 17 dicembre, salvo diverse indicazioni fornite dal Comune dove sono ubicate.
Se una volta effettuati i calcoli dell'Imu e della Tasi ci si accorge che il dovuto per ciascun tributo è inferiore ai 12 euro, si è esentati dal loro pagamento. Si rimanda però sempre alla consultazione delle apposite delibere comunali, perchè alcuni Enti possono anche prevedere soglie minime al di sotto di quella comunemente riconosciuta.