L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di Domanda per la definizione agevolata delle liti pendenti in ogni stato e grado di giudizio, compreso quello in Cassazione, anche a seguito di rinvio, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate. Allegate al modello, ovviamente, ci sono anche le istruzioni da seguire per la sua compilazione.

Le istruzioni per la compilazione

Il modello di domanda, comprensivo delle istruzioni, consta complessivamente di 10 pagine. Il modello è stato denominato "Domanda di definizione agevolata delle Controversie Tributarie Pendenti", in sigla DCT/2018.

Il modello DCT/2018 recepisce e rende operative le disposizioni normative contenute agli articoli 6 e 7, comma 2 lettera b e comma 3 del Decreto Fiscale 119/2018.

Come specificato nelle istruzioni possono essere sanate tutte le controversie il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro la data del 24 ottobre 2018 e che, alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata, non sia ancora stata emessa una sentenza definitiva. Le istruzioni specificano altresì che possono essere definite le controversie che hanno ad oggetto degli atti impositivi. Quindi, per esemplificare, gli avvisi di accertamento o i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni. Mentre non possono essere in alcun modo definite le controversie aventi ad oggetto atti di mera liquidazione e riscossione.

Ad esempio, le cartelle di pagamento o, appunto, gli avvisi di liquidazione.

Il contenuto del modello DCT/2018

All'interno del Modello DCT/2018, come per ogni altro tipo di modulistica della Pubblica Amministrazione, viene fornita l'informativa sul trattamento dei dati personali, le varie sezioni utili ad identificare senza ombra di dubbio il richiedente e la controversia oggetto della definizione.

Ovviamente, è presente anche una sezione in cui indicare le specifiche dell'atto impugnato e la somma che il contribuente - debitore sarà tenuto a versare in base ai diversi scaglioni stabiliti dalla speciale disciplina. Infine vengono indicate le varie modalità di pagamento. A questo proposito giova ricordare che il modello DCT/2018 deve essere presentato, esclusivamente in modalità telematica, entro il prossimo 31 maggio 2019.

Inoltre, se l'importo da pagare non è compensabile e, comunque, non eccede la somma di 1.000 euro, il pagamento deve essere fatto obbligatoriamente mediante F24. Altrimenti deve essere rateizzato. Ma, in ogni caso la prima rata deve essere versata contestualmente alla presentazione della domanda entro il 31 maggio 2019. Ricordiamo, inoltre, che il numero massimo di rate concedibili è di 20 con cadenza trimestrale.

Infine, facciamo presente che se il contribuente ha vinto contro l'Agenzia delle Entrate sia in primo che in secondo grado potrà chiudere la controversia con il Fisco, senza prosecuzione del giudizio in Cassazione, versando solo il 5% del dovuto. In caso dl lite pendente ancora in secondo grado, la percentuale da pagare per chiudere è del 15%. In caso infine di lite ancora pendente in primo grado la percentuale da versare all'Erario è del 40%.