Mentre il Governo gialloverde si appresta a varare la flat tax senza far scattare le clausole di salvaguardia e, di conseguenza, il temuto aumento dell'Iva come sostenuto anche da Luigi Di Maio ieri sera 10 aprile nel corso della trasmissione televisiva Porta a Porta condotta da Bruno Vespa, la Pubblica amministrazione finanziaria, nello specifico l'Agenzia delle Entrate, ha recentemente pubblicato la circolare n°9, estremamente corposa e dettagliata. La circolare n°9, composta da 38 pagine, oltre alla tradizionale Premessa si compone di ben 4 capitoli che trattano diversi aspetti di stretta attualità fiscale in merito al nuovo regime forfettario introdotto dall'articolo 1, commi 9 - 11, della Legge 30 dicembre 2018 n°145, meglio nota come Legge di Bilancio 2019.

Il contenuto generale della circolare

Dopo la tradizionale premessa, contenuta nel capitolo 1, nel capitolo 2 l'Agenzia delle Entrate chiarisce finalmente una volta per tutte quali sono i requisiti di ammissione al nuovo regime forfettario. Non solo ma vengono dettagliate anche le diverse cause ostative dettate in prima battuta dalla Legge di Stabilità 2015 all'articolo 1, comma 57, lettere a), b), c), d) e d-bis). Nel capitolo 3 vengono indicate le ragioni giuridico - fiscali che, da ora in avanti, consentiranno a tutti i contribuenti interessati il passaggio dal regime fiscale semplificato a quello forfettario, ma anche la possibilità, per i contribuenti che desiderano esercitare questa opzione, di passare al regime forfettario da quello ordinario.

Vengono inoltre specificati i casi in cui si verifica la disapplicazione per legge del regime forfettario oltre che ai casi di disapplicazione per accertamento. Nel capitolo 4 vengono fornite indicazioni circa le varie semplificazioni apportate dal regime forfettario agli adempimenti ai fini Iva e delle imposte sui redditi.

Inoltre, vengono fornite le regole di calcolo per la determinazione del reddito imponibile e per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. Infine il capitolo 5 della circolare n°9 si concentra sulle sanzioni.

Le cause di esclusione dal regime

Secondo quanto pubblicato nella circolare dell'Agenzia delle Entrate le cause di esclusione dalla nuova versione del regime forfettario introdotto con la Legge di Bilancio 2019 sono, essenzialmente, due. In primo luogo, non possono accedere al nuovo regime i titolari di partita Iva che partecipano, nello stesso tempo, a società di persone, associazioni o imprese familiari. Ma anche coloro che controllano una Srl che svolge un tipo di attività riconducibile a quella svolta dal titolare di Partita Iva in regime forfettario. In quest'ultimo caso la circolare n° 9 specifica che la nozione di controllo di cui tenere conto è quella definita nell'articolo 2359, commi 1 e 2, del codice civile. Quindi, per esemplificare, anche una partecipazione del 50% in una Srl da parte di un contribuente titolare di Partita Iva in regime forfettario è ostativa. Inoltre, l'Agenzia delle Entrate specifica che per far valere l'esclusione, nel caso di possesso di quote di Srl, occorre considerare le attività effettivamente svolte dal contribuente e dalla Srl. Di conseguenza occorrerà considerare il Codice Ateco dell'attività svolta. Se le attività esercitate dal contribuente e dalla società ricadono, di fatto, nella medesima sezione Ateco la circolare n°9 specifica che la riconducibilità diretta o indiretta delle due attività "si riterrà sussistente" facendo scattare l'esclusione. In particolare, se il contribuente persona fisica effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi che sono tassabili con imposta sostitutiva alla società controllata direttamente o indirettamente.

In secondo luogo, sono esclusi i titolari di partita Iva che intrattengono rapporti di lavoro prevalentemente con quelli che erano i loro datori di lavoro (come dipendenti) fino a due anni prima. In questo caso, la verifica del requisito di prevalenza dovrà essere effettuata al termine del periodo d'imposta tenendo conto di tutti i ricavi e compensi percepiti. Se questi supereranno la quota del 50% scatterà la causa di esclusione. L'esclusione opera anche nel caso in cui le prestazioni vengano effettuate nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente collegati ai datori di lavoro. Invece, l'esclusione non opera se il rapporto di lavoro si è concluso prima dei due anni. Infine, la circolare n°9/E richiama quanto disposto dall'articolo 1, comma 57, lettere a), b) e c) elencando esaustivamente tutti i regimi speciali Iva incompatibili con il regime forfettario.