La Rottamazione-ter entra nella cosiddetta "seconda fase". In questi giorni, infatti, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione sta inviando le lettere contenenti gli importi da pagare, eventualmente ricalcolati, a tutti quei contribuenti che hanno presentato istanza entro il 30 aprile 2019. L'Agenzia delle Entrate - Riscossione, in effetti, può arrivare ad inoltrare ai contribuenti interessati fino a cinque diverse comunicazioni una per ogni diversa risposta inerente la singola e particolare istanza.

Le risposte possibili da parte dell'AdER

In effetti, la domanda di adesione alla terza edizione della definizione agevolata delle cartelle esattoriali può ricevere una fra cinque differenti risposte da parte dell'amministrazione finanziaria.

In primo luogo, si può ricevere un accoglimento totale dell'istanza. In questo caso in cima alla lettera si troverà la sigla AT. Inoltre, vengono anche forniti i dettagli circa le somme da versare e le relative tempistiche e modalità di versamento. Ma la lettera dell'AdER può anche comunicare un accoglimento parziale delle istanze. In questo caso la lettera è contraddistinta dalla sigla AP. Nel caso si riceva questo tipo di comunicazione verranno indicati analiticamente i debiti che rientrano nella definizione agevolata e quelli esclusi dalla stessa. Ovviamente vengono anche distinti gli importi richiesti a saldo delle partite.

Una terza tipologia di lettera, contraddistinta dalla sigla AD, individua quei debiti che rientrano a pieno titolo nella rottamazione-ter e per i quali il contribuente non è tenuto a pagare nulla.

Un'altra tipologia di comunicazione che può essere recapitata al contribuente è individuata dalla sigla AX. In questo caso, però, solo alcuni debiti sono interamente rottamabili. Gli altri, invece, sono definibili tramite la procedura di definizione agevolata solo in parte. Anche in questo caso vengono indicati i differenti importi da saldare.

Infine, l'ultima tipologia di comunicazione è indicata dalla sigla RI. In questo caso l'istanza di adesione alla terza edizione della definizione agevolata è stata rigettata dall'amministrazione finanziaria. Questo avviene quando nessun debito presenta i requisiti per rientrare nella procedura.

La lettera per gli aderenti alla rottamazione bis

Nello stesso tempo, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha provveduto a predisporre ed inviare il modello della cosiddetta Lettera 23. Questa comunicazione è stata inviata a quei contribuenti che hanno aderito alla rottamazione bis e sono, attualmente, in regola con i versamenti scaduti nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018 e ai residenti dei Comuni terremotati nel 2016 e 2017 e che hanno beneficiato dell'allungamento del piano rate in 18 scadenze nell'arco dei cinque anni.

Inoltre, dato che il Decreto Crescita ha riaperto i termini per l'adesione alla rottamazione ter per i debiti degli enti locali e per quelli delle casse e gestioni previdenziali, con proroga del termine di adesione al prossimo 31 luglio, l'AdER ha avviato le procedure per recepire le novità legislative.

Bisogna precisare, comunque, che per quanto riguarda i carichi delle casse e gestioni previdenziali, questi possono usufruire della procedura del saldo e stralcio solo previa deliberazione di adesione delle casse stesse e previa approvazione ministeriale. Inoltre la delibera di adesione deve essere obbligatoriamente pubblicata sul sito internet della cassa interessata entro il 16 settembre 2019 e comunicata entro la stessa data all'agente della riscossione tramite PEC. Inoltre, il professionista-contribuente che presenta la domanda di adesione al saldo e stralcio deve provare la grave situazione di difficoltà economica. Non solo ma deve essere in possesso di un ISEE familiare non superiore ai 20.000 euro.