L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la Risoluzione n°65 del 10 luglio 2019. Con questo provvedimento l'amministrazione finanziaria provvede importanti chiarimenti sulle note di variazione della Fattura Elettronica e sul corretto utilizzo del sistema operativo Otello 2.0 dell'Agenzia delle Dogane utilizzato dagli addetti ai lavori per la trasmissione delle note stesse. Il faro dell'attenzione dell'amministrazione finanziaria si concentra in particolare sulle cosiddette operazioni Tax Free Shopping.

Le specifiche del documento AdE

Innanzitutto, occorre dire che la Risoluzione n°65 va ad integrare quanto statuito dall'Agenzia delle Entrate con la precedente Risoluzione n° 58 del 11 giugno 2019. A un mese esatto di distanza dal precedente provvedimento l'amministrazione finanziaria detta ulteriori specifiche, ma in alcuni casi torna anche sui suoi passi.

Le operazioni poste sotto la lente del provvedimento dell'AdE sono quelle regolamentate dall'articolo 38 - quater del Decreto Iva. Si tratta di tutte quelle operazioni commerciali di importo superiore ai 154,94 euro effettuate per uso personale o familiare e intrattenute con operatori di paesi al di fuori della UE.

I chiarimenti procedurali

Come chiarisce l'Agenzia delle Entrate l'utilizzo del sistema operativo Otello 2.0 è obbligatorio per le note di variazione in aumento relative alle operazioni commerciali senza applicazione dell'Iva.

E solo per queste. Sono, quindi, escluse dall'obbligo di invio le note di variazione in diminuzione emesse per le operazioni commerciali con applicazione dell'Imposta su Valore Aggiunto in fattura.

In pratica, le cessioni disciplinate dall'articolo 38-quater possono essere effettuate senza applicazione dell'Iva o prevedendo il rimborso dell'imposta.

D'altra parte, per potersi avvalere di tale diritto è necessario che i beni oggetto della cessione siano materialmente trasferiti al di fuori della Ue entro il terzo mese successivo a quello di emissione della fattura e che questo trasferimento sia comprovato dall'apposizione del visto doganale. Inoltre, a tale scopo, è necessario che la fattura appositamente vistata dall'Agenzia delle Dogane rientri materialmente nella disponibilità del cedente entro il quarto mese successivo all'effettuazione dell'operazione.

Per quanto riguarda il soggetto cedente, se la cessione del bene viene effettuata senza applicazione dell'Iva, questi dovrà emettere una nota di variazione della sola imposta secondo quanto previsto dall'articolo 26, comma 1, del DPR 633/1972. Nel caso in cui, invece, venga applicata l'imposta il cedente matura il diritto al recupero dell'imposta tramite una specifica annotazione della variazione nel proprio registro acquisti.

L'introduzione nel nostro ordinamento fiscale della Fattura Elettronica ha reso necessario apportare delle correzioni a questa procedura. Infatti, ora tramite il sistema operativo Otello 2.0 il cedente mette a disposizione del cessionario, o in formato analogico o elettronico, il documento contenente il codice dell'operazione generato dal sistema dell'Agenzia delle Dogane nel momento in cui completa l'inserimento dei dati.

Tale codice generato da Otello 2.0 per il cessionario ha valore di visto digitale atto a dimostrare l'uscita dei beni dal territorio della Ue. Non solo, ma il codice univoco consente al cessionario di avere diritto allo sgravio e al rimborso dell'Iva.