La terza sezione penale della Corte di Cassazione ha pubblicato il 17 luglio 2019 la sentenza 31343/19 nella quale è stato cristallizzato un importante principio di giustizia fiscale. In base a quanto spiegato dal Supremo Collegio d'ora in poi non sarà più possibile condannare un contribuente per omessa dichiarazione fiscale a meno che l'Agenzia delle Entrate non sia in grado di dimostrare il dolo specifico del soggetto, cioè l'esplicita volontà di evadere le Tasse.

Le ragioni alla base della decisione della Corte

Il Giudice di legittimità si è trovato di fronte al ricorso di un contribuente che in Appello era stato condannato a 9 mesi di reclusione per reati fiscali.

La Corte di Cassazione, oltre a dichiarare alcuni capi di imputazione prescritti, ha accolto il ricorso del contribuente. Per il supremo collegio, infatti, per integrare la fattispecie di reato descritta dall'articolo 5 del Decreto Legislativo 74/2000, cioè appunto l'omessa dichiarazione, non sarebbe sufficiente provare la mera violazione dell'obbligo, ma sarebbe necessario fornire la prova specifica della volontarietà di evadere le tasse da parte del contribuente. E questo nonostante il dato testuale della stessa norma appena richiamata. Tanto più che la Cassazione ha censurato le conclusioni del procuratore generale che, invece, si era pronunciato a favore dell'inammissibilità del ricorso.

D'altra parte, il supremo collegio ha accolto le ragioni del ricorso del contribuente anche perché ha evidenziato come il giudice di merito non abbia compiuto le indagini ritenute utili e necessarie a provare lo specifico disegno criminoso del contribuente volto all'evasione fiscale. Nello stesso tempo, l'amministrazione finanziaria non può neanche sostenere che il contribuente abbia mancato di vigilare sull'attività del suo commercialista perché allora si configurerebbe un atteggiamento colposo da parte del contribuente stesso, non contemplato dalla norma richiamata.

Come provare il dolo?

Con la sentenza 31343/2019 del 17 luglio, la Corte di Cassazione conferma un orientamento di maggior favore nei confronti dei contribuenti che renderà certamente più difficile all'Agenzia delle Entrate dimostrare la loro colpevolezza. In effetti, restando fermi al dato normativo e in via solo ipotetica si può eventualmente desumere la prova della volontarietà dell'evasione dalla misura in cui risulta superata la soglia di rilevanza penale dei reati tributari che, si ricorda, è fissata dallo stesso articolo 5 del decreto legislativo 74/2000 in 50.000 euro. A questo, comunque, occorre aggiungere la dimostrazione della piena consapevolezza del contribuente sull'importo esatto da versare all'Erario.