L'Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito due importanti risposte, ad altrettante istanze di interpello nei suoi confronti, nelle quali ha fornito importanti chiarimenti per quanto riguarda le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo applicata ai documenti digitali, in primis la Fattura Elettronica. Le risposte in oggetto sono state la n° 321 e la n°323 del 25 luglio 2019. Nella risposta 321 viene risolto il quesito circa la corretta modalità di assolvimento dell'imposta di bollo per i contratti pubblici formati all'interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

Mentre con la risposta 323 viene data soluzione al quesito di una Regione italiana che chiedeva se la copia elettronica di un documento informatico, prodotta secondo le regole dettate dal Codice dell'Amministrazione Digitale, debba essere assoggettata all'imposta di bollo.

L'assolvimento nel caso dei contratti MEPA

Tutti i documenti elettronici redatti collegati ai contratti pubblici formati all'interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione sono soggetti all'imposta di bollo disciplinata dal DPR 642/1972. La soluzione prospettata dall'amministrazione finanziaria prevede tre modalità di assolvimento dell'imposta di bollo, di cui le prime due possono applicarsi a tutte le tipologie di documenti informatici, mentre la terza è riservata ai "documenti informatici fiscalmente rilevanti".

Quest'ultima è la modalità di pagamento mediante modulo F24, come statuito dall'articolo 6 del D.M 17 giugno 2014. Per esemplificare, i documenti informatici fiscalmente rilevanti a questo riguardo sono i libri e i registri contabili e altri documenti rilevanti ai fini tributari.

Le altre due modalità di assolvimento dell'imposta di bollo, come specificato dall'Agenzia delle Entrate nella risposta n°321, sono disciplinate dagli articoli 3 e 15 del DPR 642/1972.

Secondo quanto riportato nell'articolo 3 l'imposta di bollo può essere assolta o mediante il pagamento ad un intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate il quale rilascerà un apposito contrassegno con modalità telematiche. Oppure, l'imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale mediante pagamento diretto agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate o con versamento in conto corrente postale.

Comunque, come statuito dall'articolo 15 del DPR 642/1972, in caso di assolvimento dell'imposta in modalità virtuale, l'interessato deve presentare un'apposita domanda corredandola con una propria dichiarazione indicante il presumibile numero degli atti o documenti informatici che potrebbero essere emessi nel corso di tutto l'anno.

Copia digitale soggetta ad imposta di bollo?

Venendo, ora, alla risposta n° 323, relativa all'eventuale assoggettamento ad imposta di bollo della copia digitale di un documento elettronico, l'Agenzia delle Entrate ha fatto riferimento alle disposizioni contenute nell' articolo 1, comma 1, della tariffa allegata al DPR 642/1972 e nell' articolo 5, comma 1, lettera b della stessa tariffa.

Tali disposizioni chiariscono senza lasciare adito a dubbi che l'imposta di bollo è dovuta anche per le copie conformi all'originale, comunque siano prodotte. Da ciò deriva, come chiarisce l'Agenzia delle Entrate, che in questo caso specifico il presupposto dell'imposta è dato dalla piena conformità all'originale, comprovata da apposita dichiarazione apposta da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.Di conseguenza dovrà essere effettuato il pagamento dell'imposta nella misura di 16 euro. In mancanza di tale dichiarazione sulla copia del documento informatico l'imposta di bollo non sarà dovuta.