Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n°192 del 17 agosto 2019 è stato pubblicato il Decreto MEF del 9 agosto 2019 contenente le modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili al periodo d'imposta 2018. Allegata al decreto vi è anche una Nota tecnica e metodologica, di ben 9 pagine, che contiene gli elementi che devono essere messi a disposizione del contribuente o del professionista abilitato che lo assiste da parte dell'Agenzia delle Entrate ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

Il Decreto appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale va a modificare e sostituire completamente quanto era stato pubblicato nell'allegato 10 al Decreto del 27 febbraio 2019. Comunque, le informazioni rilevanti di cui tenere conto sono contenute nella nota tecnica e metodologica. Il Decreto in sé, infatti, si compone di due soli articoli.

Il contenuto della nota tecnica

Nella nota tecnica e metodologica viene specificato che le variabili precalcolate sono fornite al contribuente in base alla posizione ISA. Quest'ultima è definita da tre elementi distinti: Il codice fiscale del contribuente, la tipologia di reddito analizzata e il Codice ISA. Viene anche specificato che sulla base degli studi di settore, dei parametri e degli ISA applicati nei precedenti 8 periodi d'imposta e tenendo conto delle altre informazioni disponibili all'AdE dalle altre banche dati a sua disposizione, nonché alla tipologia di reddito analizzata, vengono elaborate una o più posizioni ISA complete per singolo contribuente.

Per esemplificare, in riferimento ad un soggetto economico che ha presentato, negli otto periodi di imposta precedenti, studi di settore o parametri o ISA inerenti attività economiche riconducibili ad uno specifico ISA ma utilizzando due tipologie di reddito vengono predisposte due posizioni ISA complete, una per l'attività di impresa e una per l'attività di lavoro autonomo.

La nota metodologica specifica anche che, per ogni singolo contribuente, vengono elaborate anche due posizioni ISA cosiddette residuali (una per l'attività d'impresa e una per quella di lavoro autonomo) in quanto calcolate senza fare riferimento ad uno specifico codice ISA e senza dati precalcolati per la singola posizione ISA.

Tali posizioni residuali, continua la nota, vengono utilizzate in fase di applicazione con riferimento alla tipologia di reddito nel caso in cui mancasse la posizione ISA relativa all'indice selezionato dall'utente.

Le variabili di riferimento

Successivamente, la nota tecnica presenta un elenco di oltre 40 variabili che devono essere fornite al contribuente. Solo a titolo esemplificativo si possono citare i canoni di locazione, le rimanenze finali e persino le tumulazioni. Ovviamente, nel caso in cui l'AdE non sia riuscita a riscontrare il dato o a precalcolarne il valore, la suddetta variabile non conterrà alcun importo

Per quanto riguarda i dati modificabili da parte del singolo contribuente, la nota tecnica specifica che quest'ultimo può modificare i valori delle variabili valorizzate ad eccezione della variabile "Anno di inizio attività".

Il dato contenuto in questa variabile tiene sempre conto di quanto riportato nell'Anagrafe Tributaria. D'altra parte, non possono essere mai modificate le seguenti variabili: "Numero dei periodi d'imposta in cui è stato presentato un modello degli studi di settore e/o dei parametri nei sette periodi d'imposta precedenti", il "Coefficiente individuale per la stima dei ricavi/compensi" e il "Coefficiente individuale per la stima del valore aggiunto"

Infine, nella nota tecnica sono presenti due dettagliati paragrafi che presentano la formula di calcolo del reddito ai fini ISA per le aziende del comparto delle costruzioni che hanno applicato gli studi di settore e quella per le altre tipologie di imprese.

Ma anche la formula di calcolo per i professionisti e lavoratori autonomi che hanno applicato gli studi di settore e per quelli che non li hanno applicati. Infine sono stati resi noti degli aggiustamenti effettuati per quelle aziende che, nel corso del 2017, sono passate dal criterio di contabilizzazione per competenza a quello per cassa. Tutto ciò tenendo conto anche del fatto che, al rientro dalle vacanze, sarà necessario attendere l'aggiornamento del software tecnico da parte dell'AdE per poter effettuare tutti calcoli. Di nuovo.