Lo scorso 8 agosto l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la Circolare n°19. In questo corposo documento di prassi, costituito da ben 5 Sezioni, suddivise in 26 paragrafi, per un totale di 53 pagine, vengono forniti in maniera estremamente dettagliata gli "Indirizzi operativi e le linee guida sulla prevenzione e contrasto dell'evasione fiscale e sull'attività relativa alla consulenza, al contenzioso e alla tutela del credito erariale".

Nella premessa della Circolare n°19 viene specificato che l'Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale, firmato lo scorso 30 aprile 2019 dal Ministro dell'Economia e delle Finanze Giovanni Tria, ha individuato nella semplificazione degli adempimenti fiscali e nel rafforzamento del contrasto all'evasione fiscale le priorità principali di cui l'amministrazione finanziaria dovrà tenere conto nell'orientare la propria attività.

In questa ottica, dato che le PMI rappresentano la categoria più numerosa di contribuenti tra le partite IVA, l'Agenzia delle Entrate ritiene indispensabile che i professionisti abilitati che le assistono collaborino fattivamente per individuare eventuali elementi di incoerenza che possano segnalare casi di evasione fiscale.

Il professionista e l'attività di compliance dell'AdE

Al paragrafo 2.2.1 della Circolare 19/E l'Agenzia delle Entrate ricorda come nel corso di tutto il 2019 sia stato predisposto l'invio di lettere di compliance nei confronti di tutti quei contribuenti le cui dichiarazioni dei redditi presentavano anomalie dichiarative particolari. La Circolare dell'AdE ricorda come il contribuente possa incaricare il proprio professionista abilitato per ricevere assistenza qualificata in merito alla correzione delle anomalie segnalate interagendo con l'amministrazione finanziaria anche attraverso il canale CIVIS.

Attraverso questo canale telematico è possibile fornire elementi informativi ulteriori o documentazione idonea a chiarire la posizione fiscale del contribuente. Viene inoltre precisato che l'Agenzia delle Entrate provvederà ad inviare nel secondo semestre del 2019 (quindi in questo periodo) ulteriori comunicazioni nei confronti di coloro che hanno emesso fatture elettroniche nei primi due trimestri del 2019 stesso.

I controlli sui forfettari

Passando alla trattazione dettagliata delle attività di analisi del rischio e selezione, dopo un breve riepilogo delle maggiori novità fiscali introdotte quest'anno nel nostro ordinamento fiscale, il paragrafo 2.2.2 della Circolare 19/E chiarisce che, con la disponibilità dei dati fiscali quasi in tempo reale, l'Agenzia delle Entrate dovrà modificare le modalità di programmazione ed esecuzione di alcune tipologie di controllo.

In pratica, ai tradizionali controlli "successivi" rispetto alla presentazione della dichiarazione dei redditi, dovranno essere poste in essere attività finalizzate a intercettare sul nascere potenziali fenomeni di evasione. In particolare, per quanto riguarda coloro che scelgono di passare al cosiddetto "regime forfettario", date le forti agevolazioni fiscali consentite da questo speciale regime fiscale, dovranno essere messi in campo dei presidi finalizzati a evitare che possano accedere illegittimamente al regime soggetti che non posseggono i requisiti previsti dalla legge. In particolare per le imprese di minori dimensioni i controlli riguarderanno in via prioritaria quei soggetti che sotto-fatturano le prestazioni attive o portano in detrazione costi non inerenti all'attività esercitata.

A questo proposito la Circolare 19/E indica in maniera puntuale quali potrebbero essere degli indicatori di rischio di tali comportamenti. Tra questi, ad esempio, la presenza di crediti Iva non giustificabili, almeno in apparenza, secondo i dati economici forniti, oppure la presenza di un'importo elevato dei costi residuali. Ma anche una bassa redditività a fronte di ricavi costanti e in crescita potrebbe essere un'indicazione di rischio di evasione.

Nello specifico i controlli effettuati sui lavoratori autonomi e le persone fisiche dovranno essere finalizzati, precisa la Circolare, alla definizione della pretesa tributaria. Questo deve essere fatto garantendo al contribuente la sua effettiva partecipazione al processo di accertamento.

Di conseguenza, diventa fondamentale la fase del contraddittorio, con la relativa assistenza e consulenza del professionista abilitato.

L'altro punto fondamentale per l'Agenzia delle Entrate, secondo quanto riportato nella Circolare 19/E, riguarda il contrasto alle indebite compensazioni finalizzate alla realizzazione di un'evasione diffusa. E spesso realizzate con la creazione di veri e propri "pacchetti fiscali" frutto di precise strategie ideate con l'ausilio di professionisti. Questi mettono in atto dei meccanismi sofisticati come l'accollo fiscale. Ci si riferisce all'istituto che consente di pagare dei debiti fiscali mediante compensazione con crediti d'imposta. Se tali crediti risultano essere fittizi si realizzerebbe un'operazione elusiva sanzionata dall'articolo 10-quater del Decreto legislativo 74/2000 con la reclusione fino ad un massimo di 6 anni.

Di tale reato, secondo un recente indirizzo giurisprudenziale della Cassazione, può essere chiamato a rispondere anche il professionista che tiene la contabilità della società e induce in maniera ingannevole l'amministratore della stessa a compensarlo con un credito fittizio.