Proprio mentre la maggioranza dei contribuenti italiani e dei professionisti abilitati che li assistono stanno per accingersi ad andare in vacanza l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la corposa Circolare n° 17 del 2 agosto 2019 che fornisce i "primi chiarimenti" sul nuovo strumento degli Indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d'imposta 2018. La nuova circolare è estremamente corposa, infatti consta di ben 64 pagine e oltre a rispondere ai quesiti più frequenti sollevati dai contribuenti e dai loro professionisti fornisce importanti chiarimenti per quanto riguarda i profili di rischio e i parametri ed i requisiti di cui l'amministrazione finanziaria dovrebbe tenere conto per effettuare i controlli di rito su quei contribuenti ritenuti meno affidabili.

Certamente, il primo criterio utilizzato dall'Agenzia delle Entrate è il punteggio ottenuto a seguito dell'applicazione degli ISA.

La procedura di controllo indicata dalla Circolare

La procedura di controllo seguita dall'Agenzia delle Entrate viene dettagliatamente descritta a pagina 28 della Circolare n°17 al paragrafo 1.9 intitolato proprio all'analisi di rischio. La Circolare fa specifico riferimento a quanto previsto dall'articolo 9-bis, comma 14, del Decreto Legge n° 50 del 24 aprile 2017. Tale norma stabilisce che l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza nello stabilire delle precise strategie di analisi del rischio di evasione fiscale tengono conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante proprio dall'applicazione degli Isa.

Inoltre i dati derivanti dagli Isa saranno incrociati e combinati con quelli dell'anagrafe dei conti. Di conseguenza, i contribuenti che, in base a questa analisi combinata, dovessero ottenere un punteggio inferiore o uguale a 6 dopo l'applicazione degli indici potrebbe essere soggetto a maggiori controlli fiscali.

Le sanzioni previste in caso di inadempienza

Successivamente, al paragrafo 1.11 la circolare dell'Agenzia delle Entrate si sofferma sulle sanzioni nei confronti di quei contribuenti che cercano di eludere l'obbligo di presentazione degli Isa. L'Agenzia delle Entrate continua a fare riferimento a quanto contenuto nell'articolo 9 bis del Decreto Legge 50/2017.

Questa volta, però, la norma di riferimento è contenuta al comma 16. La Circolare chiarisce che sia in caso di omissione nella comunicazione dei dati necessari al calcolo degli Isa o in caso di comunicazione incompleta viene applicata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 8, comma 1, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n° 471. La sanzione prevista da questa norma va da un minimo di 250 euro ad un massimo di 2.000 euro.

D'altra parte, come chiarisce la Circolare n°17, prima di poter irrogare la sanzione citata sopra, l'Agenzia delle Entrate sarà obbligata a mettere a disposizione del contribuente inadempiente le informazioni in suo possesso sollecitandolo a fornire i dati mancanti o a correggerli di sua propria mano.

Tale ulteriore attività di compliance da parte dell'amministrazione finanziaria sarà attuata attraverso l'invio di avvisi di regolarizzazione esclusivamente per via telematica. Ciò non esclude che l'Agenzia delle Entrate possa procedere, anche dopo l'irrogazione delle sanzioni, possa procedere all'accertamento dei redditi del contribuente inadempiente, rispettando ovviamente la fase del contraddittorio.