Come sa la maggioranza dei lavoratori autonomi e degli operatori commerciali italiani, per reverse charge si intende l'inversione contabile del versamento dell'Iva. Normalmente, in un rapporto commerciale è il fornitore del servizio ad incassare l'Iva incorporandola nel prezzo di vendita pagato dal cliente per poi rigirare l'importo all'Erario. Nel reverse charge l'Iva viene accreditata al committente e sarà quest'ultimo a rigirarla allo Stato. Lo scopo fondamentale è sempre lo stesso: combattere l'evasione fiscale. Ora il Decreto Fiscale 2020 vuole estendere la portata di questa procedura con lo scopo di contrastare l'illecita somministrazione di manodopera, in pratica una forma di Lavoro nero.

Le modifiche introdotte dal Decreto Fiscale

Per poter estendere la disciplina del reverse charge al contrasto del lavoro nero, il Decreto Fiscale 2020, all'articolo 4, introduce l'articolo 17 bis all'interno del Decreto Legislativo 9 luglio 1997 n° 241. Tale articolo è stato rubricato come: "Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera". Tale articolo, ovviamente, dispone in deroga rispetto alla normale procedura di versamento delle imposte dettata dall'articolo 17, comma 1, del Decreto legislativo 241/1997. L'articolo 17- bis, infatti, stabilisce che tutti i sostituti d'imposta indicati dall'articolo 23 del DPR 600/1973 che sono residenti nel territorio italiano e che affidano dei lavori in appalto o subappalto sono obbligati al versamento delle ritenute alla fonte relative ai lavoratori impiegati dalle imprese appaltatrici e sub-appaltatrici.

Secondo quanto stabilisce l'articolo 4 del Decreto Fiscale 2020, le imprese appaltatrici e subappaltatrici saranno tenute ad effettuare i versamenti delle ritenute fiscali almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza del versamento, che di norma è il giorno 15 del mese di scadenza. Il bonifico deve essere fatto su un conto corrente bancario o postale comunicato dal committente alle imprese appaltatrici o sub -appaltatrici.

Le disposizioni di controllo da parte del committente

Per consentire al committente dell'opera o del servizio di operare un doveroso controllo sui versamenti delle ritenute effettuate dalle imprese appaltatrici e sub-appaltatrici, queste ultime devono fornire al committente, tramite posta elettronica, un file contenente: in primo luogo, un elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente con il dettaglio per ognuno delle ore lavorate.

Vanno indicate anche l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente e collegata alla specifica prestazione o servizio reso con il dettaglio delle ritenute fiscali operate nel mese precedente, indicando separatamente quelle relative alla singola prestazione svolta nei confronti del committente. In secondo luogo, devono essere forniti tutti i dettagli e dati utili alla compilazione delle deleghe necessarie per consentire al committente il versamento delle ritenute. Infine, nel file occorre riepilogare i dati identificativi del bonifico delle ritenute effettuato dalle imprese appaltatrici e sub-appaltatrici al committente.

I commi 7 e 8 dell'articolo 4 del Decreto Fiscale 2020, oltre a ribadire che le imprese appaltatrici e sub-appaltatrici rimangono responsabili per gli eventuali mancati versamenti al committente delle ritenute dovute possono, eventualmente, operare la compensazione con gli eventuali corrispettivi ancora da percepire da parte dello stesso committente.

Se invece queste compensazioni non sono possibili e le imprese appaltatrici o sub-appaltatrici non provvedono ad eseguire i versamenti delle ritenute dovuti il successivo comma 9 autorizza il committente a interrompere il pagamento dei corrispettivi maturati dalle imprese appaltatrici e sub-appaltatrici, il committente dovrà procedere a vincolare il pagamento al versamento delle ritenute nel conto corrente dedicato e dovrà dare comunicazione del mancato versamento all'Agenzia delle Entrate entro 90 giorni. Da parte loro, le aziende appaltatrici o affidatarie inadempienti vedranno preclusa ogni loro azione esecutiva volta al recupero delle somme non riscosse in qualità di corrispettivo.

Se nel corso dei 90 giorni successivi le aziende appaltatrici provvedono al versamento delle ritenute, il committente, secondo quanto stabilisce il comma 10 dell'articolo 4, provvederà a perfezionare, su richiesta delle stesse imprese appaltatrici, la procedura del ravvedimento operoso addebitando all'azienda appaltatrice interessata eventuali interessi e sanzioni pagati all'amministrazione finanziaria.

D'altra parte, come indica il successivo comma 11, il committente è tenuto a comunicare alle imprese appaltatrici l'effettuazione del versamento all'Erario entro 5 giorni dallo stesso. Se tale comunicazione non viene effettuata dal committente le imprese appaltatrici devono informarne l'ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate.

La certificazione fiscale per le imprese

Il Decreto Fiscale 2020 all'articolo 4, comma 12, prevede la possibilità per le imprese appaltatrici che posseggono determinati requisiti di procedere direttamente al versamento delle ritenute all'Erario senza dover necessariamente passare dal committente.

Ovviamente, per poter procedere autonomamente al versamento delle ritenute, le imprese appaltatrici devono inviare una comunicazione in tal senso al committente almeno cinque giorni prima della scadenza per il versamento all'Erario.

Non solo, ma devono allegare a tale comunicazione una certificazione dei requisiti posseduti.

Per poter ottenere questa certificazione le imprese appaltatrici devono dimostrare che fino all'ultimo giorno del mese precedente a quello della richiesta risultavano in attività da almeno cinque anni oppure avevano eseguito nei due anni precedenti versamenti registrati nel conto fiscale per più di 2 milioni di euro. Non solo, ma dette imprese non devono avere iscrizioni a ruoloaccertamenti esecutivi per tributi o contributi previdenziali affidati ad Agenti della Riscossione superiori a 50.000 euro. Tale certificazione, specifica il comma 13, verrà messa a disposizione delle aziende richiedenti entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Decreto Fiscale.

A provvedervi sarà l'Agenzia delle Entrate in modalità telematica. I committenti potranno verificare l'autenticità di tale certificazione attraverso un servizio telematico messo a disposizione gratuitamente dall'AdE.

Ovviamente, anche per le imprese appaltatrici e sub-appaltatrici vale il divieto di compensazione delle ritenute da versare con altri crediti fiscali. Inoltre, i soggetti che dovessero violare tali disposizioni subiranno sanzioni dal 15% al 200% dei crediti non versati in base al disposto dell'articolo 13, comma 1, del Decreto legislativo 471/1997