Il convivente di fatto può continuare a godere del diritto di abitazione. Ma senza una specifica disposizione testamentaria da parte dell'altro convivente non potrà avere nessuna parte attiva nella successione in caso di morte del compagno. Questa è quanto ha affermato l'Agenzia delle Entrate nella Risposta n° 463 ad un'istanza di interpello.

Il quesito posto all'Agenzia delle Entrate

L'amministrazione finanziaria si è vista interpellare da due fratelli eredi di un terzo fratello germano, il quale è deceduto senza lasciare alcuna disposizione testamentaria.

Il defunto aveva stabilito una relazione di fatto con una donna, senza però avere figli. Quest'ultima per un certo periodo ha mantenuto la residenza anagrafica in un Comune vicino a quello del compagno. Ma, dal 2008, ha trasferito definitivamente la residenza presso l'abitazione del fratello deceduto.

Da ciò deriva il duplice quesito dell'interpellante. Da una parte, infatti, viene chiesto all'amministrazione finanziaria se, ai fini del riconoscimento del diritto di abitazione disciplinato dall'articolo 1, comma 42, della Legge n° 76/2016. La Legge 76/2016 detta disposizioni in merito alle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina le convivenze di fatto.

Il comma 42 dell'articolo 1 della Legge 76/2016 stabilisce che salvo quanto previsto dall'aritcolo 337 sexies del codice civile in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare nella stessa abitazione per un periodo di due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore ai due anni e comunque non oltre i cinque anni.

Ove nella stessa abitazione siano presenti anche figli minori o disabili del convivente superstite, lo stesso ha il diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.

Nello stesso tempo i due fratelli sopravvissuti chiedono all'amministrazione finanziaria se sia possibile e doveroso inserire nella successione la convivente del fratello deceduto quale titolare del diritto di abitazione, anche se al momento dell'apertura della successione la stessa non viveva più nella casa di comune residenza.

La risposta dell'Agenzia delle Entrate

Nella sua risposta l'Agenzia delle Entrate ha chiarito, facendo riferimento sia a disposizioni legislative sia a documenti di prassi, l'interrogativo oggetto dell'interpellanza. Infatti, l'AdE ha richiamato quanto previsto, da una parte, nell' articolo 1, comma 37, della Legge 76/2016 e dall'altra a quanto previsto nella Circolare n° 7 del 2018.

La prima disposizione stabilisce che per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento al Regolamento anagrafico della popolazione residente di cui al DPR 30 maggio 1989 n° 223. E, in particolare, da quanto disposto dall'articolo 4 del DPR 223/1989 che detta la nozione di "famiglia anagrafica". Ma anche da quanto disposto dall'articolo 13, comma 1, lettera b). Tale disposizione obbliga i conviventi a presentare una dichiarazione anagrafica della loro condizione di fatto, come anche di ogni eventuale mutamento.

Per quanto riguarda la Circolare n° 7 del 2018, tale documento di prassi dettando disposizioni fiscali in merito alle detrazioni per interventi di ristrutturazione ha precisato che ove fosse necessaria un'accertamento della stabile convivenza di due soggetti, questa può essere rilasciata all'amministrazione finanziaria sia tradizionalmente attraverso estrazione di copia dai registri anagrafici, ma anche attraverso una semplice autocertificazione da parte del soggetto interessato.

E nel caso specifico, precisa l'amministrazione finanziaria, si può fare ricorso a questa soluzione.

Per quanto riguarda il diritto di abitazione, l'Agenzia delle Entrate, chiarisce che la disposizione del comma 42 dell'articolo 1 della legge 76/2016 è volta a garantire la tutela del diritto all'abitazione per un tempo ragionevolmente sufficiente al convivente superstite per ovviare in altro modo alla sua esigenza abitativa. D'altra parte, per quanto riguarda l'inserimento della convivente nella successione del fratello deceduto, l'Agenzia delle Entrate ricorda che in mancanza di una precisa disposizione testamentaria, nello specifico un legato in base al disposto dell'articolo 588 del Codice Civile, la donna non possa essere inserita legittimamente nella successione anche se solo in riferimento al suo diritto di abitazione.