Se in futuro il Governo dovesse riproporre nuovamente il cosiddetto Scudo Fiscale sarà necessario che i contribuenti italiani che intendessero aderire tengano conto di una recentissima Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione. Si tratta dell'Ordinanza n° 28375/2019 della Quinta Sezione Civile, depositata in Cancelleria il 5 novembre 2019. In estrema sintesi, la Corte di Cassazione ha affermato che se, prima dell'adesione del contribuente ad una procedura di scudo fiscale, l'Agenzia delle Entrate proceda ad un accertamento fiscale nei suoi confronti con la consegna allo stesso del processo verbale di constatazione, l'eventuale adesione allo scudo fiscale non è idonea a bloccare il prosieguo dell'attività accertativa da parte dell'amministrazione finanziaria.
I fatti che hanno portato al giudizio della Corte
Il Supremo Collegio si è trovato a giudicare sul ricorso presentato da un contribuente lombardo al quale era stato notificato un avviso di accertamento per il mancato versamento di Irpef per gli anni di imposta 2006 e 2007. L'amministrazione finanziaria aveva basato la sua attività accertativa sul controllo di versamenti e prelievi effettuati dal contribuente sui suoi conti correnti e giudicati dall'Agenzia delle Entrate provenienti da attività illecita in base al disposto dell'articolo 14, comma 4, della Legge 24 dicembre 1993 n° 537. Tale norma, infatti, fa rientrare tra i redditi descritti all'articolo 6, comma 1, del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi anche i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo.
Secondo l'Agenzia delle Entrate, infatti, le somme depositate sui conti correnti del contribuente erano derivate dalla compravendita illecita di materiale ferroso tramite società di capitali costituite ad hoc.
In primo grado la Commissione Tributaria di Bergamo aveva dato parzialmente ragione al contribuente e giudicato legittimo solo l'accertamento relativo all'anno di imposta 2006, mentre aveva annullato quello relativo al 2007.
Successivamente, sia il contribuente che l'Agenzia delle Entrate presentavano ricorso davanti alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia per le parti di propria soccombenza. La CTR della Lombardia ha capovolto il giudicato precedente dando ragione all'Agenzia delle Entrate e dichiarando legittimi gli avvisi di accertamento per entrambi gli anni di imposta contestati.
La CTR, infatti, ha giudicato infondato il ricorso del contribuente. Infatti, la CTR della Lombardia ha fatto notare come nel caso concreto non trovasse applicazione la preclusione all'accertamento prevista dall'articolo 14, comma 7, del Decreto Legge 25 settembre 2001 n° 350. Tale norma, richiamata dall'articolo 13-bis del Decreto Legge 1 luglio 2009 n°78, stabilisce che il rimpatrio di attività non preclude l'accertamento tributario quando, alla data della presentazione della dichiarazione riservata, una violazione è già stata constatata e comunque sono già iniziati accessi, ispezioni o verifiche e altre attività di accertamento tributario e contributivo di cui gli interessati hanno avuto formale conoscenza.
Nel caso specifico, il contribuente aveva dato mandato al suo intermediario di inviare la dichiarazione riservata in data 30 aprile 2010. In tale data erano già iniziate le procedure accertative da parte dell'Agenzia delle Entrate e il contribuente stesso era stato invitato a fornire dati e informazioni in base al disposto dell'articolo 32 del DPR 600/1973. Non solo, ma si era anche provveduto a consegnare al contribuente il processo verbale di constatazione da parte della Guardia di Finanza.
La CTR della Lombardia, inoltre, non aveva ritenuto valida la giustificazione addotta dal contribuente per un versamento di oltre 326.000 euro sul proprio conto corrente. Il contribuente aveva sostenuto che tale versamento non era avvenuto per contanti, ma tramite assegno.
D'altra parte la CTR non aveva rintracciato alcuna corrispondenza di tale titolo di credito nella contabilità della società ricevente.
Infine la CTR della Lombardia ha ritenuto che la confisca dei beni del debitore, a seguito dell'accertamento di proventi di origine illecita, fosse del tutto legittima essendosi verificata nel corso del 2010 in riferimento agli anni di imposta 2006 e 2007. Contro tali decisioni il debitore ha proposto ricorso per Cassazione
La decisione della Suprema Corte
La Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato completamente infondato il ricorso del contribuente. Innanzitutto, richiamando quanto disposto dall'articolo 14, comma 7, del Decreto Legge n° 350/2001, il Supremo Collegio ha chiarito che l'effetto preclusivo dell'accertamento fiscale conseguente al rimpatrio delle attività finanziarie è soggetto alla condizione che quando l'interessato aderisce al cosiddetto scudo fiscale non sia già in corso una verifica tributaria.
E, in effetti, fa notare la Corte, nel caso concreto l'accertamento era iniziato il 24 marzo 2010 mentre la richiesta all'intermediario di trasmettere la dichiarazione riservata era solo del 30 aprile 2010. Di conseguenza, la Corte di Cassazione fa sua l'interpretazione della CTR della Lombardia. Anche per quanto riguarda la confisca per equivalente dei beni del contribuente operata nel 2010 dall'Agenzia delle Entrate in conformità al disposto dell'articolo 14, comma 4, della Legge 537/1993.
La Cassazione precisa che i proventi contestati posso essere esclusi dal provvedimento di confisca solo se detto provvedimento sia intervenuto entro la fine del periodo d'imposta cui il provento si riferisce e non anche in caso di eventi posteriori alla realizzazione del presupposto impositivo.
Quanto affermato corrisponde ad un consolidato orientamento di legittimità al quale la CTR della Lombardia si è del tutto adeguata. Per tali motivi la Cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente.