In tempi recenti l'ordinamento fiscale italiano ha subito una vera e propria rivoluzione copernicana con l'introduzione della fattura elettronica e delle procedure di registrazione e memorizzazione dei corrispettivi elettronici. D'altra parte, come è stato messo più volte in evidenza sia da esperti del settore che dallo stesso legislatore il tessuto imprenditoriale italiano, fatto prevalentemente di piccole e medie imprese, è arrivato decisamente poco preparato all'appuntamento con tale svolta epocale. Ecco perché l'Agenzia delle Entrate ha dovuto, più volte, pubblicare dei documenti di prassi che facessero chiarezza sui vari aspetti del problema.

Ultima, in ordine di tempo, è la Circolare n° 3 del 22 febbraio 2020.

Corrispettivi elettronici il quadro generale

In tema di Tasse, l'introduzione della dematerializzazione delle fatture e della registrazione e memorizzazione dei corrispettivi elettronici, come mette in evidenza la Circolare n°3 del 22 febbraio 2020, interessa in particolar modo ai commercianti al minuto e a coloro che svolgono attività simili o assimilate. Per una esemplificazione, certamente non esaustiva, la Circolare n° 3 del 22 febbraio 2020, nelle note, fa riferimento all'articolo 22 del DPR 26 ottobre 1972 n° 633. Tale norma fa riferimento a chi fa commercio al minuto in locali aperti al pubblico, spacci interni o mediante distributori automatici.

Ma la norma si riferisce anche ai gestori di alberghi e ristoranti o a chi svolge servizi di trasporto privato. Ma anche ai venditori ambulanti e alle banche che gestiscono la compravendita di titoli azionari per i loro clienti. E altri ancora.

La Circolare n° 3 del 22 febbraio 2020 chiarisce, poi, quale sia la normativa di riferimento in tema di corrispettivi elettronici che queste categorie di commercianti devono tenere sempre presente e rispettare.

Il riferimento è all'articolo 2 del Decreti legislativo n° 127 del 2015. Tale norma, infatti, si riferisce alla "Trasmissione telematica delle operazioni Iva e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici".

La Circolare n° 3 dell'Agenzia delle Entrate analizza attentamente tale norma suddividendo le sue disposizioni in 6 macro-categorie differenti.

In primo luogo, i criteri di applicazione della norma generale che sono specificati nei commi 1, 3,4,5 e 6-ter primo e secondo periodo. Queste disposizioni indicano che devono essere utilizzati strumenti di registrazione e memorizzazione che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati anche per i pagamenti con carte di credito. Inotre viene ribadito che rimane fermo l'obbligo di emissione della fattura su specifica richiesta del cliente. Inoltre viene specificato che i corrispettivi elettronici devono essere trasmessi entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione.

In secondo luogo, viene dettata una disposizione specifica per le cessioni di benzina e gasolio per autotrazione. Tale disposizione è contenuta nel comma 1-bis dell'articolo 2.

In pratica, veniva stabilita l'obbligatorietà della trasmissione dei corrispettivi elettronici per la distribuzione di carburanti a far data dal 1 luglio 2018. In terzo luogo, il comma 2 dell'articolo 2 anticipava l'obbligatorietà della trasmissione dei corrispettivi elettronici per chi effettua cessioni di beni e prestazioni di servizi tramite distributori automatici a partire dal 1 aprile 2017.

In quarto luogo, vengono specificate le sanzioni applicabili. Queste vengono specificate nel comma 6 e nel comma 6-ter ultimo periodo dell'articolo 2. In pratica si tratta delle sanzioni stabilite dall'articolo 6, comma 3, del Decreto legislativo 18 dicembre 1997 n° 471 e dall'articolo 12, comma 2, dello stesso decreto legislativo.

Queste norme impongono una sanzione pari al 100% dell'imposta corrispondente all'importo non documentato. Inoltre, è prevista una sanzione amministrativa di importo variabile dai 250 ai 2000 euro in caso di mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione del registro di cassa se mal funzionante o rotto. Fino alla sospensione della licenza se, nell'arco di un quinquennio, dovessero essere accertate quattro violazioni dell'obbligo di trasmissione dei corrispettivi elettronici giornalieri.

Infine, il comma 6-quater dell'articolo 2 detta disposizioni specifiche per coloro che sono obbligati ad inviare i dati al Sistema della Tessera Sanitaria. Mentre il comma 6-quinquies dell'articolo 2 disciplina l'erogazione del credito d'imposta per l'acquisto e l'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati.

In pratica si trattava di un credito d'imposta di massimo 250 euro per l'acquisto di un registratore di cassa telematico da utilizzare in compensazione.

Corrispettivi elettronici le eccezioni

Per quanto riguarda le eccezioni alla regola generale, la Circolare n°3 del 21 febbraio 2020 richiama il testo dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n°127 del 2015 e elenca delle differenze precise. In particolare, a parte coloro che alla data del 31 dicembre 2018 avevano volontariamente scelto di memorizzare e inviare telematicamente i corrispettivi elettronici giornalieri, gli altri sarebbero stati obbligati a farlo in base ad una "diversa scansione temporale" legata al volume d'affari delle singole imprese.

Sopra i 400.000 euro a partire dal 1 luglio 2019, mentre tutti gli altri a partire dal 1 gennaio 2020. La Circolare n°3 chiarisce che per "volume d'affari" si intende il volume d'affari complessivo dell'azienda interessata realizzato nel periodo di imposta precedente. E non quello relativo solo ad una o più delle attività svolte da quell'azienda. E questo anche se il contribuente tenga delle contabilità separate per ogni singola attività svolta.

Le eccezioni a questa regola generale, secondo la Circolare n°3, riguarda in primo luogo le autoscuole che, ancora fino al 30 giugno 2020, possono certificare i corrispettivi giornalieri con uno scontrino fiscale. Le altre eccezioni riguardano i casi individuati con il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze indicato nell'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n°127 del 2015.

Tale decreto è stato emesso il 10 maggio 2019 e modificato con decreto dello stesso Ministero dell'Economia il 24 dicembre 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n°305 del 31 dicembre 2019.

Tale decreto ha esentato dall'obbligo di trasmissione le attività non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi in base all'articolo 2 del DPR n° 696/1996. A titolo esemplificativo si tratta delle cessioni di tabacchi o di quotidiani e riviste, come anche le cessioni dei beni iscritti nei pubblici registri o le prestazioni effettuate dai notai le prestazioni relative a giochi o scommesse.

Le altre eccezioni riguardo le prestazioni di trasporto pubblico, il servizio delle lampade votive nei cimiteri e le prestazioni di servizi connesse a queste ultime o marginali rispetto ad esse.

Per definire marginali le operazioni viene fornito un criterio quantitativo sempre relativo al volume d'affari complessivo. Queste operazioni sono tali quando non superano l'1% del volume d'affari. Infine vengono escluse le operazioni effettuate a bordo di navi, treni e aerei nel corso di un trasporto internazionale.

La Circolare n° 3, poi, fa notare come il legislatore abbia voluto escludere sempre le operazioni connesse. Mentre le operazioni marginali restano escluse dall'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi elettronici giornalieri solo fino a quando rimangono entro il limite dell' 1% del volume d'affari dell'azienda interessata. Infine viene chiarito che l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi ricorre anche per gli operatori che applicano il regime forfettario a meno che l'attività svolta non rientri tra quelle esonerate.

Corrispettivi elettronici un esempio pratico

Per chiarire definitivamente le differenze la Circolare n° 3, a pagina 11, presenta un dettagliato quadro contenente un esempio numerico pratico dove si ipotizza che una azienda italiana che svolge diverse attività soggette sia alla disciplina dettata dal decreto ministeriale del 10 maggio 2019, sia attività connesse con queste ultime, sia attività disciplinate dall'articolo 22 del Decreto Iva. Dall'esempio proposto dall'Agenzia delle Entrate si capisce chiaramente quali attività sono tenute a rispettare l'obbligo di memorizzazione e da quale data, sia quelle che sono esonerate.