L'Irap, Imposta regionale sulle attività produttive, tra le varie Tasse italiane è forse quella più malvista dopo l'Iva. Anche perché il suo presupposto impositivo, volutamente molto ampio, fa sì che solo pochissime categorie di contribuenti non siano tenute al suo pagamento. D'altra parte, lo stesso presupposto impositivo, cioè avere a disposizione un'autonoma organizzazione, ha dato adito a molti contenziosi. Diversi di questi sono arrivati anche davanti alla Suprema Corte di Cassazione. Ultima in ordine di tempo, a questo riguardo, è l'Ordinanza n° 5496/2020 della Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione.

In tale ordinanza la Suprema Corte ha chiarito che l'avvocato che utilizzi i locali di uno studio legale associato, del quale comunque non fa parte, non è tenuto al pagamento dell'imposta.

Irap i fatti oggetto del giudizio in Cassazione

La Suprema Corte di Cassazione si è trovata a giudicare sul ricorso presentato da un avvocato toscano contro la decisione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana che, confermando l'interpretazione della competente Commissione Tributaria Provinciale, aveva accolto le ragioni dell'Agenzia delle Entrate e negato all'odierno ricorrente il rimborso dell'Irap pagata per gli anni dal 2005 al 2008. L'avvocato, infatti, aveva inoltrato istanza al riguardo direttamente all'Agenzia delle Entrate.

Ma, quest'ultima, aveva fatto valere il cosiddetto silenzio-rifiuto. La Commissione Tributaria Provinciale adita in primo grado aveva ribadito le ragioni dell'amministrazione finanziaria sostenendo che nei periodi di imposta indicati il legale faceva già parte dello studio professionale associato in cui esercitava la sua professione.

Di conseguenza, era confermato il presupposto impositivo dell'Irap e cioè l'autonoma organizzazione. Per tale motivo il rimborso non poteva essere riconosciuto. Tale interpretazione era stata avallata anche dalla CTR della Toscana inducendo il contribuente a ricorrere in Cassazione.

Irap i motivi dedotti dalla difesa

La difesa del ricorrente ha basato le sue ragioni su quattro motivi differenti.

In primo luogo, la difesa del ricorrente ha affermato che la CTR della Toscana ha violato o falsamente applicato quanto statuito dall'articolo 2 del Decreto legislativo 15 novembre 1997 n° 446 che, segnatamente, disciplina il "presupposto dell'imposta" proprio in riferimento all'Irap. Tale norma, infatti, statuisce che presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi. A tale proposito la difesa del ricorrente ha fatto notare come, negli anni di imposta oggetto del contenzioso, il ricorrente non faceva parte, né ufficiosamente né tanto meno ufficialmente, dello studio legale associato del quale utilizzava solo una stanza presa in affitto.

Tale circostanza, continuava la difesa, era stata riconosciuta dalla CTR. Ma quest'ultima aveva concluso che la sola presenza del legale nei locali dello studio associato bastasse a configurare il presupposto impositivo dell'Irap.

In secondo luogo, la difesa del ricorrente ha affermato che la CTR della Toscana ha violato le disposizioni contenute nell'articolo 132, comma 1, numero 4 del Codice di Procedura Civile in base al quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Non solo ma, secondo la difesa, la motivazione della sentenza della CTR della Toscana avrebbe violato o falsamente applicato gli articoli 36 e 61 del Decreto legislativo 546/1992, consistente nel Codice del Processo Tributario, che disciplinano il "contenuto della sentenza" e le "Norme applicabili", nonché l'articolo 118 delle disposizioni attuative del Codice di Procedura Civile che disciplina dettagliatamente la "Motivazione della Sentenza".

In base a tale norma, infatti, la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti casi conformi. In pratica, per la difesa del ricorrente, la CTR della Toscana non avrebbe reso chiaro il percorso logico-argomentativo che l'ha portata a ritenere che il ricorrente fosse in possesso di un'autonoma organizzazione.

Da quanto sopra deriva, in terzo luogo, la violazione da parte della CTR della Toscana anche di quanto disposto dagli articoli 2727 e 2729 del Codice Civile. Tali norme disciplinano la "Nozione" di presunzioni giuridiche e la definizione delle cosiddette "Presunzioni semplici".

In pratica, le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto. E le "Presunzioni semplici" sono quelle non stabilite dalla legge, ma lasciate alla prudenza del giudice. Quest'ultimo, comunque, non può che accettare in giudizio solo presunzioni chiare, precise e concordanti. Inoltre la difesa del ricorrente ha ritenuto violato anche il disposto dell'articolo 7, comma 4, del Codice del Processo Tributario. Tale norma disciplina i poteri delle Commissioni Tributarie e il comma 4, nello specifico, chiarisce che nel processo tributario non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale. Di conseguenza, secondo la difesa del ricorrente, la CTR della Toscana avrebbe semplicemente presunto l'esistenza del presupposto impositivo dell'Irap a carico del ricorrente.

La tesi della difesa, quindi, era che le presunzioni di qualunque genere non sarebbero ammesse nel processo tributario. Da ciò, deriva, in quarto luogo, l'ultimo motivo su cui è stato fondato il ricorso in Cassazione. La difesa del ricorrente, infatti, ha sostenuto che la CTR della Toscana non ha tenuto conto della documentazione probatoria, fornita dall'odierno ricorrente, e che dimostrava un fatto rilevante per il giudizio. E cioè che il legale, negli anni di imposta contestati, non faceva assolutamente parte dello studio associato, anche se utilizzava alcuni locali dello stesso.

Irap la decisione della Corte di Cassazione

La Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto di dover accogliere le ragioni dell'avvocato ricorrente e, di conseguenza, censurare la sentenza della CTR della Toscana.

Questo, in quanto il Supremo Collegio avrebbe riscontrato che la CTR della Toscana sarebbe venuta meno in quanto alla motivazione della decisione. La Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione, infatti, richiamando un orientamento delle Sezioni Unite chiarisce che la motivazione va considerata solo apparente e, di conseguenza, la sentenza è nulla per "error in procedendo" quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento. E nel caso in esame, è la conclusione della Suprema Corte, la CTR della Toscana avrebbe completamente omesso di illustrare le ragioni del proprio convincimento riguardo all'esistenza in capo al ricorrente del presupposto impositivo Irap dell'autonoma organizzazione. Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del contribuente e cassato la sentenza.