La Fattura Elettronica deve essere inviata regolarmente per le transazioni tra soggetti privati e tra soggetti privati e Pubblica Amministrazione. Di conseguenza, i soggetti tenuti all'emissione delle varie fatture saranno obbligati al pagamento delle Tasse ad esse collegate, prima fra tutte l'imposta di bollo. Il Decreto Cura Italia aveva espressamente escluso dalla sospensione dei termini gli obblighi di fatturazione. Tale esclusione sembra essere stata confermata dal Decreto Liquidità appena approvato. Il condizionale è d'obbligo in quanto il testo definitivo del Decreto non è ancora stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Non solo ma il nuovo Decreto Liquidità istituirebbe un calendario dei termini da rispettare in base all'importo della singola fattura elettronica e in base a chi versa le imposte ogni tre mesi o ogni sei mesi, leggermente diverso rispetto a quello ordinario.

Pagamento imposta di bollo dal 20 aprile

Il Decreto Liquidità, di fatto, sarebbe andato a modificare quanto stabilito dall'articolo 17 del Decreto Legge 26 ottobre 2019 n° 124 che disciplina espressamente l'imposta di bollo sulla fattura elettronica. Nello specifico, il pagamento dell'imposta di bollo può essere effettuato senza il ricarico di sanzioni e interessi da parte del Fisco secondo due differenti ipotesi.

In primo luogo, se il soggetto è obbligato all'invio della liquidazione periodica della fattura elettronica ogni tre mesi.

In questo caso, se l'importo della singola fattura elettronica non supera i 250 euro, l'invio del pagamento dell'imposta di bollo può essere effettuato entro la scadenza del secondo trimestre. In secondo luogo, se l'importo totale non supera i 250 euro neanche sommando i valori del primo e del secondo trimestre, la liquidazione periodica della fattura elettronica segue le normali regole mentre il pagamento dell'imposta di bollo potrà essere effettuato entro la scadenza prevista per il terzo trimestre.

Se invece l'importo della fattura elettronica è superiore ai 250 euro, il pagamento dell'imposta di bollo dovrà essere effettuato entro il prossimo 20 aprile.

Per quanto riguarda, invece, i soggetti che sono tenuti ad inviare la liquidazione periodica della fattura elettronica ogni sei mesi l'unica novità che bisogna segnalare è che il Decreto Liquidità ha ridotto il limite precedentemente fissato a 1000 euro agli attuali 250 euro.

Ma il punto discriminante è dato dall'importo della fattura elettronica. Tale importo va ad incidere direttamente sul calendario dei versamenti.

Imposta di bollo il calendario dei pagamenti

Per riepilogare, se l'importo della fattura elettronica è superiore a 250 euro per il primo trimestre, il versamento dell'imposta di bollo andrà effettuato entro il 20 aprile 2020. Se, sempre per il primo trimestre, l'importo della fattura elettronica è inferiore ai 250 euro, l'imposta di bollo potrà essere versata entro il 20 luglio 2020 insieme, ovviamente, a quello dovuto per il secondo trimestre. Mentre se l'importo della fattura elettronica è inferiore ai 250 euro sommando i valori del primo e secondo semestre, l'imposta di bollo potrà essere versata entro il 20 ottobre 2020 insieme, anche qui, al versamento dovuto per il terzo trimestre.

Per quanto riguarda i due trimestri successivi, terzo e quarto, il Decreto Liquidità non ha apportato alcuna modifica sostanziale al calendario già in vigore. Quindi il versamento dell'imposta bollo dovrà essere effettuato sempre entro il 20 ottobre 2020, per quanto riguarda il terzo trimestre. Mentre il versamento dell'imposta di bollo relativo al quarto trimestre dovrà essere effettuato entro il prossimo 20 gennaio 2021.

Mancata sospensione dei termini per la Fattura Elettronica

Sia il precedente Decreto Cura Italia che il nuovo Decreto Liquidità hanno escluso dalla sospensione dei termini di prescrizione e decadenza degli atti tributari gli obblighi di carattere amministrativo legati all'emissione e al ricevimento della fatture elettroniche.Di conseguenza continuano ad essere in vigore le consuete disposizioni per l'invio dei dati delle varie fatture elettroniche al sistema di interscambio gestito dall'Agenzia delle Entrate.

La trasmissione al sistema di interscambio è obbligatoria in quanto solo in questo modo la fattura stessa può essere considerata regolarmente emessa. Ovviamente, tenendo conto dei diversi termini a seconda che si tratti di una fattura immediata o differita.