Da ieri, primo luglio, è entrato in vigore il cosiddetto Super Ecobonus, ossia un pacchetto di misure relative alle detrazioni per le spese di riqualificazione energetica, installazioni di impianti fotovoltaici e misure antisismiche. Si tratta di disposizioni relative al decreto Rilancio che dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro il 18 luglio.

Sgravi estesi anche alle villette a schiera, no agli immobili di lusso

Un emendamento che a breve dovrebbe essere approvato dalla Commissione bilancio della camera potrà estendere gli sgravi fiscali del 110% anche a edifici plurifamiliari indipendenti con uno o più accessi autonomi all’esterno, ossia le classiche villette a schiera. Sempre grazie a un altro emendamento, il super ecobonus potrà essere applicato anche alle seconde case. Rimangono esclusi, invece, i castelli, abitazioni di tipo signorile, ville e casali.

La misura sarà fruibile in forma rimborsuale attraverso le detrazioni fiscali del 110% per ciò che riguarda le spese sostenute per due tipologie di interventi effettuati fino alla fine dell’anno 2021:

  • Coibentazione termica, per la quale, stando a quanto riportato nel decreto legge, il tetto massimo di spesa detraibile è di 60 mila euro ad unità abitativa.
  • Sostituzione di impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione per i quali il tetto massimo di spesa detraibile è di 40 mila euro.

È bene precisare che i tetti di spesa di cui sopra fanno riferimento al testo del decreto Rilancio.

Stando però a quanto previsto dall’emendamento, questi dovrebbero scendere in entrambi i casi. Nello specifico, si dovrebbe passare da 60 mila euro a 50 mila euro per gli edifici unifamiliari, a 40 mila euro per le abitazioni da due a otto unità abitative e infine a 30 mila per gli immobili con più di otto unità.

In maniera analoga, anche per gli impianti centralizzati si scende a 20 mila euro per i condomini fino a otto unità abitative e fino a 15 mila per gli immobili superiori a otto unità abitative. Rimane a 30 mila euro, invece, il tetto di spesa per la sostituzione della caldaia se si sceglie di installare anche i pannelli fotovoltaici.

Il super ecobonus si applica anche per altre tipologie di lavori come ad esempio la sostituzione degli infissi e l’installazione delle colonnine di ricarica per le automobili elettriche.

In questi casi, tuttavia, lo sgravio è applicato totalmente solo se eseguito insieme agli interventi di isolamento termico e sostituzione degli impianti indicati nel precedente paragrafo.

In ogni caso, per poter beneficiare del super ecobonus, sarà comunque necessario che ciascun intervento produca un miglioramento di due classi energetiche oppure il conseguimento della classe energetica più alta; tale miglioramento dovrà essere documentato con un attestato di prestazione energetica (APE) a inizio lavori e un altro al loro termine. Nel caso in cui il perito addetto ai lavori non riesca a garantire questi risultati si perde il 110% dello sgravio, scendendo così a quello del 65-70% dell’ecobonus previsto in dieci anni.

Infine, il super ecobonus riguarda anche lavori inerenti la riduzione del rischio sismico degli edifici. Anche in questo caso, lo sgravio fiscale sarà del 110% in cinque anni e riguarderà tutte le tipologie di immobile eccetto quelle ubicate nella fascia sismica 4 considerata zona a basso rischio sismico.