Recentemente, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna ha sottoposto al Consiglio Nazionale Forense un quesito di notevole importanza, soprattutto per i giovani aspiranti avvocati che hanno iniziato, o devono iniziare, a svolgere la pratica forense.
Il COA di Bologna, infatti, ha chiesto al CFN se è possibile conteggiare tra le venti udienze obbligatorie, con l'eccezione di quelle di mero rinvio, a cui il praticante deve necessariamente assistere in un semestre, anche le mediazioni stragiudiziali.
Per MEDIAZIONE si intende quell'attività regolata dalla legge 28/2010, con cui un terzo imparziale, appunto il mediatore, assiste due o più parti nella ricerca di un accordo, funzionale a risolvere in modo pacifico e amichevole una determinata controversia, senza la necessità di ricorrere in giudizio.
Fino ad oggi, le mediazioni stragiudiziali non erano ammesse nel computo delle udienze valide per il praticante, in quanto erano ammissibili sono quelle svolte in sede giurisdizionale.
La risposta del CFN
La risposta da parte del Consiglio Nazionale Forense a tale quesito, è arrivata con il parere 55/2017, in data 13 novembre 2017, con cui il CFN ha sottolineato l'importanza della mediazione stragiudiziale per la formazione e la preparazione del candidato.
Il Consiglio ha quindi ritenuto opportuno far rientrare nel computo delle venti udienze obbligatorie anche le sedute di mediazione, purchè effettivamente svolte (analogamente a quanto avviene per le udienze giudiziali, relativamente alle quali non possono essere conteggiate quelle di mero rinvio), fatta eccezione per il primo incontro.
In modo analogo a quanto avviene per le udienze in Tribunale, anche per le mediazioni stragiudiziali, la presenza del praticante dovrà essere opportunamente documentata sul libretto della pratica.
Negli ultimi anni, la mediazione civile e commerciale sta rafforzando la sua posizione nel sistema giuridico del nostro Paese; secondo quanto stabilito dalla legge 28/2010, riconfermata anche nel 2017, le materie per le quali il tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità per il rito ordinario sono molteplici: diritti reali, successioni, divisioni ereditarie, contratti bancari e assicurativi, locazioni, dispute condominiali, responsabilità medica ed altre ancora.
Far rientrare le sedute di mediazione nel computo delle udienze obbligatorie per l'aspirante avvocato, dunque, contribuisce a rafforzare sia l'importanza di questo istituto sia la preparazione e le conoscenze del candidato stesso.
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