Le badanti, le baby sitter, i domestici e così via sono lavoratori o lavoratrici come tutti gli altri. Questo anche perché hanno un loro contratto nazionale collettivo di categoria che deve essere rispettato in tutti i suoi punti nel momento che si viene assunti. Un punto che in queste settimane sta facendo notizia è quello del riposo giornaliero e delle ormai famose 11 ore.
Ma non è il solo perché il CCNL va rispettato anche e soprattutto per quanto riguarda lo stipendio da erogare per ogni singola ora di lavoro svolto. Proprio sullo stipendio vanno registrate le novità forse più importanti del 2018 perché da gennaio gli importi minimi di salario sono stati aumentati in base al meccanismo della perequazione e quindi dell’inflazione.
La vicenda delle 11 ore di riposo
Il lavoratore ha diritto a riposare per 11 ore al giorno e soprattutto per 11 ore consecutive. Questo quanto ha stabilito la Cassazione con una sentenza depositata a gennaio. I giudici con la sentenza 24/2018 nello specifico hanno contestato la mancata continuità di riposo che una ditta No-Profit di Lecco concedeva al personale alle sue dipendenze.
La Onlus specializzata nel fornire personale per assistenza anziani era solita concedere le 11 ore di riposo, ma non consecutive. Dalla sentenza si evince anche che il CCNL prevede proprio le 11 ore di riposo consecutive e che esistono sanzioni per i datori di lavoro che non ottemperano a questo diktat. La norma trova valenza anche in base ad una direttiva europea che ha confermato il meccanismo del riposo quotidiano dei lavoratori. Oltre al riposo giornaliero al lavoratore spetta quello settimanale di 36 ore, delle quali 24 devono coincidere con le domeniche.
Assunzione e stipendio
Una delle particolarità che rende il lavoro domestico differente come natura rispetto agli altri è l’oggetto del contratto, cioè l’assistenza ad una persona evidentemente non autosufficiente come un invalido o un anziano per restare nel campo delle badanti.
Spesso questi lavoratori sono conviventi con il datore di lavoro o con il soggetto bisognoso di assistenza. Il CCNL prevede che un lavoratore di questo tipo può essere assunto per un massimo di 54 ore a settimana se convivente con la famiglia o col soggetto da assistere. Le ore massime diventano 40 ore, sempre a settimana se non c’è la condizione della convivenza. A prescindere dalle ore di lavoro, queste non possono essere retribuite al di sotto della tariffa minima che il CCNL fissa in € 4,54.
Altri elementi del contratto
Come riporta un articolo del sito “laleggepertutti.it” uscito oggi 16 febbraio, anche per l’istituto delle ferie il contratto di categoria è specifico. Il periodo di ferie deve essere concesso tra giungo e settembre di ogni anno e come tutti i lavoratori anche una badante o una colf maturano 26 giorni di ferie all’anno, cioè poco più di 2 giorni al mese per coloro che hanno periodi di lavoro inferiori all’anno.
Al riguardo occorre precisare che le ferie maturano subito e pertanto un lavoratore che ha lavorato alle dipendenze della stessa famiglia solo da gennaio 2018, a giugno avrà maturato 10 giorni di ferie che potrà sfruttare subito. Durante le ferie il lavoratore avrà diritto alla retribuzione pari ad 1/26 dello stipendio mensile per ogni giorno di ferie nonché al versamento dei contributi previdenziali. Anche l’istituto del licenziamento è contemplato dal contratto collettivo e prevede il licenziamento in tronco per situazioni di negligenza o comportamenti scorretti del lavoratore. Va pagato il preavviso per tutte le altre forme di licenziamento, quando per esempio, i servizi della badante non sono più necessari alla famiglia o all’assistito.