Il punteggio spettante per la mobilità dei docenti e degli educatori verrà valutato sulla base degli elementi indicati nell’allegato 2 del CCNI. Nella tabella A sono forniti i punteggi per la mobilità territoriale e nella sezione A1 della stessa sono specificati i punti per l’anzianità di servizio. Nella sezione A2 si trovano i punteggi per le esigenze di famiglia e nella sezione A3 i punteggi per i titoli valutabili.

Nell'allegato della tabella B sono forniti i punteggi per i passaggi di cattedra e di ruolo. La tabella B prevede soltanto due sezioni: la B1, dove sono specificati i punti per l’anzianità di servizio, e la B2 in cui si specificano i punti per i titoli generali (non ci sono i punteggi per esigenze di famiglia nella mobilità professionale).

Le esigenze di famiglia

Le prime esigenze di famiglia riportate nella sezione A2 si riferiscono ai punteggi attribuibili per il ricongiungimento al coniuge, ai genitori o ai figli (sei punti). Saranno poi attribuiti quattro punti per ogni figlio di età inferiore a sei anni, tre punti per quelli di età superiore ai sei anni e sino ai 18 anni (tre punti sono attribuibili anche per figli inabili al lavoro).

Ulteriori sei punti sono attribuiti anche per la cura e l’assistenza dei figli minorati o del coniuge ovvero del genitore. Altri sei punti sono attribuibili nella mobilità territoriale per ogni anno di servizio pre-ruolo (servizio prestato per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1 febbraio) per il trasferimento volontario (sei punti anche per la mobilità professionale volontaria). I primi quattro anni di servizio pre-ruolo nella mobilità territoriale per il trasferimento d’ufficio valgono 3 punti, gli anni a seguire al quarto hanno un valore di 2 punti. Inoltre, si ricorda che ogni laurea magistrale conseguita verrà valutata cinque punti per la mobilità territoriale e sei punti per la quella professionale.

I titoli generali valutabili inseriti nelle sezioni A3 e B2 possono essere cumulati fino ad un massimo di 10 punti, per la mobilità professionale; non ci sono invece limiti di cumulo per la mobilità professionale. Per poter essere conteggiati, i titoli nella domanda di mobilità (da presentare tramite l'apposita sezione di Istanze Online) dovranno essere posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande (che dovrebbe coincidere con la fine del mese di aprile e l'inizio del mese di maggio 2019).