La mobilità dei docenti e del personale educativo per il prossimo anno scolastico 2019/2020 prevede un'unica finestra che si aprirà a fine del mese di aprile, inizio di maggio 2019. Il punteggio spettante per la mobilità territoriale o professionale (quest'ultima comprende i passaggi di cattedra e i passaggi di ruolo) si baserà sui punteggi posseduti dai singoli docenti. La valutazione dei punteggi si baserà sulla tabella A per la mobilità territoriale e sulla tabella B per la mobilità professionale, in quest'ultima non sono valutate le esigenze di famiglia (le tabelle si trovano nell’allegato 2 del CCNI, dove sono inserite le tabelle di valutazione dei titoli).
I punteggi previsti per la mobilità territoriale e professionale
Il maggior punteggio attribuibile è dodici punti sia per la mobilità territoriale che per quella professionale. Tali punti saranno attribuiti ai docenti che hanno superato un concorso ordinario per titoli ed esami. Inoltre, per la mobilità professionale è anche possibile valutare ulteriori pubblici concorsi ordinari (senza limiti numerici), con una valutazione di sei punti. A seguire, potranno essere attribuiti sei punti per ricongiungimento al coniuge o ai genitori/figli. Sono previsti sei punti anche per la cura e l’assistenza dei figli con attestata minorazione fisica, mentale o sensoriale, per la cura del coniuge o genitore inabili.
I punti da attribuire ai docenti con figli di età inferiore a sei anni entro il 31 dicembre sono pari a quattro. Ai docenti con figli di età superiore ai sei anni e sino ai diciotto anni, ovvero per ogni figlio maggiorenne inabile a proficuo lavoro saranno attribuiti tre punti (l'età dei figli è da considerarsi sempre sino al 31 dicembre 2019).
Per i docenti che sono in possesso di un titolo aggiuntivo (diploma di laurea o laurea specialistica) rispetto al titolo d'accesso al ruolo di appartenenza, si potranno aggiungere tre o cinque punti (per la mobilità territoriale), i punti passano a sei per la mobilità professionale. Infine, si ricorda che permane il vincolo di cinque anni per i docenti che insegnano sostegno e vogliano chiedere trasferimento o passaggio su posto comune/materia.
Infatti, tali docenti prima dei cinque anni potranno partecipare soltanto alla mobilità per posti sul sostegno sia per quanto riguarda la mobilità territoriale che per quanto riguarda il passaggio di ruolo.