Grazie all'introduzione del Fondo di solidarietà per i mutui previsto dal decreto 'Cura Italia', le famiglie, i liberi professionisti e le imprese possono richiedere la sospensione delle rate dei mutui prima casa fino a 18 mesi. Nelle misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario si trova altresì il Fondo di garanzia per le piccole imprese e il microcredito.

Vi sono specifici requisiti per accedere ai benedici previsti dal Fondo per i mutui che è gestito dalla Consap, il cui accesso è aperto anche ai lavoratori autonomi.

Le condizioni per la sospensione del pagamento delle rate del mutuo sulla prima casa

Tutti i titolari di un mutuo prima casa, per accedere a tale misura, devono autocertificare di vivere difficoltà temporanee che incidono sul reddito famigliare dovute alla contingenza economica legata al coronavirus. Ecco quindi che fra le ipotesi previste vi sono:

  • la cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, parasubordinato o di rappresentanza commerciale o di agenzia;
  • la sospensione dal lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno un mese.

Nel caso dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, bisogna essere in grado di certificare di aver registrato dal 21 febbraio al momento della domanda, un riduzione del fatturato superiore al 33% oppure rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre del 2019.

La stima del governo prevede che lo stop alle rate possa riguardare la metà dei lavoratori autonomi, circa 230 mila partite Iva. La sospensione si può richiedere anche nel caso di morte o di riconoscimento di grave handicap o di invalidità civile pari all’80%. Il meccanismo è quello già esistente del Fondo Gasparini che stabilisce la sospensione dei finanziamenti fino a 250 mila euro. In tal caso però non ci sono limiti di Isee per poter chiedere la sospensione del pagamento delle rate. Il mutuo, però, deve essere in ammortamento da un anno al momento della presentazione della domanda.

Modulistica e domanda: i dettagli dell'iter per l'accesso

Il Fondo di solidarietà ripaga all'Istituto di credito il tasso applicato al mutuo con l’esclusione della parte di spread.

Lo stesso si applica ai mutui cartolarizzati, ai mutui a tasso fisso, variabile e misto, alla surroga e ai prestiti di credito al consumo o finalizzati (stipulati per almeno 24 mesi). Per fare la domanda si dovrà compilare il modulo che dovrebbe predisporre il Consap dopo l'uscita del decreto attuativo. Tale modulo andrà presentato alla banca. La banca, acquisita la domanda e la relativa documentazione, dovrà verificare la sussistenza dei requisiti. Successivamente la domanda verrà inoltrata entro 10 giorni per via telematica a Consap, che a sua volta entro 15 giorni lavorativi comunica alla banca l’accettazione o il rifiuto della sospensione del mutuo. Bisogna dunque aspettare circa 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda prima capire se la richiesta è stata accettata o negata.

La domanda verrà rifiutata se il richiedente usufruisce di agevolazioni pubbliche o di altre misure per la sospensione del mutuo. Sono previste specifiche misure anche per le microimprese e le piccole e medie imprese italiane che hanno contratto prestiti da intermediari finanziari o banche. Anche in tal caso, le imprese sono tenute ad autocertificare di aver subito carenze di liquidità come conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia coronavirus. Il Fondo di garanzia Pmi può concedere una garanzia gratuita fino all’80% agli enti di microcredito.