Tutto confermato, la scadenza delle istanze di definizione agevolata dei debiti con Equitalia non sarà più il 31 marzo, ma il 21 aprile. Tre settimane di tempo in più per i contribuenti che vogliono aderire alla nuova sanatoria dei vecchi debiti, quelli notificati dal Concessionario (ma anche le ingiunzioni di altri Enti e le multe agli automobilisti) tra il 2000 ed il 2016.
Molti dubbi accompagnano la cosiddetta rottamazione dei ruoli, soprattutto quelli che riguardano situazioni debitorie in stato avanzato, che sono molte perché grande è la fascia temporale (ben 16 anni) di cartelle che è possibile sanare.
La sanatoria
Ricapitolando, entro il 21 aprile, i contribuenti che hanno problemi con Equitalia, o debiti per i quali sono state ricevute ingiunzioni di pagamento da altri Enti adibiti alla riscossione, potranno scegliere di rottamare tutti o parte dei loro debiti. Chiedendo la definizione agevolata, i contribuenti ridurranno i loro debiti di un buon 30% medio (maggiore sconto per debiti più lontani nel tempo), pagandoli in 5 rate tra il 2017 ed il 2018.
Lo sconto è relativo alla cancellazione di sanzioni ed interessi di mora. In pratica, del debito pregresso resteranno solo gli importi relativi al tributo evaso, agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, aggi e spese di notifica e riscossione.
Azioni coattive già avviate
pignoramenti di beni immobili, mobili, stipendi, pensioni e conti correnti, ma anche fermo amministrativo dell’auto, sono le azioni ultime che Equitalia avvia comunemente per i casi di reiterati mancati pagamenti delle proprie cartelle. Come si incastrano queste azioni esecutive e coattive con la sanatoria di cui tanto si parla in questi giorni? Innanzi tutto, va sottolineato come le operazioni già scattate, cioè i pignoramenti già avviati o le ganasce fiscali al proprio autoveicolo, non vengono cancellate e nemmeno sospese presentando la domanda di adesione alla sanatoria.
Per cancellare queste azioni già avviate sarà necessario estinguere il debito, cioè pagare le rate nelle scadenze previste, o pagare in unica soluzione.
Sospensione dei pignoramenti
Lo spostamento in avanti delle scadenze delle istanze ha prodotto lo slittamento delle risposte di Equitalia. Infatti, sarà entro il 15 giugno che Equitalia comunicherà al soggetto che ha presentato istanza di rottamazione, il buon esito della stessa, l’ammontare del debito e gli importi di tutte e cinque le rate, con le relative scadenze. Per le azioni esecutive in via di definizione, cioè non ancora completate, la loro efficacia resta intatta, ma nella forbice temporale tra la richiesta di sanatoria e la scadenza dell’ultima rata, le azioni vengono sospese.
Il contribuente dovrà pagare nei termini previsti le rate, perché il mancato pagamento anche solo di una di esse, oltre che far decadere dal beneficio della rottamazione, farà scattare in automatico, i pignoramenti ed i fermi amministrativi sospesi. Da Equitalia poi, fanno sapere che nel caso in cui, nonostante l’adesione alla definizione agevolata, la sospensione dei pignoramenti o dei fermi, non venisse confermata, va spedita una mail tramite PEC alla sede Equitalia competente territorialmente. Si tratta di una richiesta in autotutela, dove si chiede la sospensione delle azioni coattive in virtù dell’adesione alla rottamazione dei debiti.