Dopo l'aggiornamento su tutte le agevolazioni fiscali relative alla Legge 104/92, segnaliamo che la Cassazione con una recente sentenza ha statuito che è pienamente legittima la multa elevata dall’ausiliario del traffico o dal vigile se il disabile non paga il ticket come tutti gli altri automobilisti. La presenza sul cruscotto del pass invalidi non lo esonera infatti dal pagamento del parcheggio. Unica eccezione a tale principio di diritto riguarda il caso in cui la macchina è stata lasciata in uno spazio destinato esclusivamente ai disabili, contraddistinto da strisce gialle e individuato con l’apposita segnaletica verticale.
Quando non viene previsto l’obbligo di pagare il ticket?
In particolare per i giudici di legittimità neanche il fatto che lo spazio destinato al parcheggio per disabili sia occupato da altri, permette al relativo titolare di parcheggiare senza pagare il parcheggio sulle strisce blu. Neanche in tali ipotesi sono quindi previste delle agevolazioni tariffarie. Per i giudici della Cassazione è quindi irrilevante l’esposizione del contrassegno invalidi posto che si devono comunque rispettare le regole della sosta regolata da un parcometro.
Il giudice di Pace di Orbetello ha però spezzato una lancia in favore dei portatori di disabilità, affermando che per pagare il ticket delle strisce blu è necessaria la presenza in quel luogo anche di stalli liberi riservati alla sosta dei disabili.
La legge comunque prevede per i titolari del contrassegno l’esonero dai divieti e limitazioni disposti dall’autorità e dai limiti di tempo nelle aree di parcheggio a tempo determinato.
Come ottenere il contrassegno per disabili?
Ricordiamo inoltre che il contrassegno per disabili è strettamente personale: esso può essere usato soltanto se l’intestatario è alla guida dello stesso veicolo o accompagnato da terzi.
Esso deve risultare visibile per eventuali controlli, avendo valore su tutto il territorio nazionale. L’interessato, per ottenerlo deve presentare domanda al sindaco della propria città di residenza. Occorre allegare la certificazione medica dell’ufficio medico-legale dell’ASL di appartenenza. Se la Commissione Medica Locale esprima parere negativo sull’idoneità alla guida del richiedente, è possibile
- attivare processo di riesame della valutazione medica in autotutela
- proporre ricorso al Tar: entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento negativo;
- proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica: entro 120 giorni
Il contrassegno ha una durata di 5 anni al termine del quale, per rinnovo, sarà necessario presentare un nuovo certificato del medico curante.
Esistono anche contrassegni temporanei laddove vi siano patologie temporanee (per infortunio non grave). Nel caso di decesso del titolare, il contrassegno viene restituito all’ufficio che lo ha emesso. Chi utilizza pass di invalidi in fotocopia a colori, come recente giurisprudenza evidenzia non può incorrere nel reato di falsità materiale o nel reato di truffa, ma può essere accusato di illecito amministrativo.