Quando si ha un'abitazione da affittare o da prendere in locazione, è bene sapere che il contratto di locazione ad uso abitativo, può essere di varie tipologie (come da legge 431/98). Non è tra l'altro sempre agevole stabilire quale sia il rapporto tra il valore effettivo dell'immobile e l'ammontare del canone dovuto e questa incertezza non rende sicuramente facile la scelta tra le diverse tipologie di contratti.

Prima tipologia di locazione da prendere in considerazione è il contratto a canone libero, nel quale il proprietario dell'immobile e l'inquilino stabiliscono liberamente e previo accordo, l'ammontare del canone mensile da applicare. Possono fissare in autonomia anche altre condizioni, purché la durata del contratto sia di 4 anni con rinnovo automatico per altri 4.

Con la locazione a canone concordato si applica un canone stabilito a seguito di accordi presi tra le organizzazioni degli inquilini e quelle dei proprietari. Il vantaggio di tali contratti è dato dal canone fisso e dalle agevolazioni fiscali a favore dei proprietari.

La durata prevista dalla legge è di tre anni più due.

Qualora le parti abbiano esigenze di tipo transitorio potranno stipulare dei contratti locazione per brevi periodi, appunto detti transitori, la cui durata va da un minimo di un mese ad un massimo di diciotto mesi, non rinnovabili allo scadere del termine. Non si prevede alcun vantaggio fiscale per questa tipologia di contratto e il canone viene stabilito in base a valori minimi e valori massimi fissati dalle locali organizzazioni di categoria.

Esiste ancora una tipologia di locazione, ossia il contratto di affitto per studenti universitari, coloro cioè che seguono un corso di laurea, perfezionamento o specializzazione, presso un Comune diverso da quello ove abbiano la residenza; in questo caso il canone mensile viene stabilito in sede sindacale e la durata del contratto va da un minimo di sei mesi ad un massimo di 36 mesi, con facoltà di rinnovo automatico in mancanza di disdetta del padrone di casa.

Per il proprietario si prevede una riduzione dell'imposta di registro.

In ultimo, si segnala la locazione con finalità turistiche, per i quali proprietari e conduttori godono di ampia autonomia nel disciplinare il contratto; sono regolati in base agli articoli 1571 e seguenti del codice civile e sia il canone che la durata possono essere liberamente fissati.