La Riforma Madia (riforma del pubblico impiego) è operativa dallo scorso 22 giugno con l'entrata in vigore del decreto legislativo 75/2017. Tra le varie questioni affrontate vi sono una serie di modifiche alle regole relative alle visite fiscali. L’intento è quello di armonizzare tra settore pubblico e privato orari, sanzioni e reperibilità dei lavoratori assenti dal Lavoro per malattia. Tali novità, a differenza di altre questioni entrate subito in vigore, saranno operative dal 1° settembre 2017. Fino ad allora dunque orari, sanzioni e fasce di reperibilità per i pubblici dipendenti resteranno invariati.

Vediamo di seguito e più nel dettaglio cosa cambia con la Riforma Madia.

Polo unico per le visite fiscali

Viene introdotto un polo unico per le visite fiscali. Tale novità comporta che dal primo settembre tutte le questioni relative a controlli su assenze per malattie dei lavoratori verranno gestite dall’Inps e non più dalle Asl, per uniformare il sistema pubblico a quello privato. Sui medici dell'Inps convergeranno tutte le verifiche e i controlli circa l'effettivo stato di malattia del dipendente. Il soggetto malato dovrà dunque essere disponibile alle opportune verifiche durante le fasce di reperibilità. Vediamo quali sono le fasce di reperibilità del lavoratore.

Attuali fasce di reperibilità

Fino ad oggi le fasce di reperibilità del lavoratore dipendente nel settore pubblico vanno dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00. Dal primo settembre presumibilmente andranno dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00, come già previsto nel settore privato. Le modalità di armonizzazione delle fasce orarie saranno rese definitive con decreto emesso di concerto tra il Ministro del Lavoro e il Ministero della Semplificazione.

Casi di esonero

Sono previsti dei casi di esonero dalle fasce di reperibilità come disposto dalla circolare Inps 95 del 7 giugno 2016 per specifiche patologie esonerate. Nei casi di gravi patologie previste dall'Istituto di previdenza è contemplato l’esonero dalle visite fiscali purchè si presenti un certificato del medico. Il medico di fiducia del lavoratore potrà stabilire l’esonero dalle fasce di reperibilità, indicando nel certificato medico il codice E.

Sanzioni per assenza alla visita fiscale

Nelle fasce di reperibilità il lavoratore malato dovrà farsi trovare all’indirizzo indicato nel certificato medico. Qualora fosse assente negli orari previsti dalla legge è soggetto alle seguenti sanzioni:

  • in caso di prima assenza il 100% dell’indennità di malattia percepibile per i primi 10 giorni di malattia;
  • in caso di assenza alla seconda visita il 50% del restante periodo;
  • il 100% dell’intera indennità in caso di mancata reperibilità in occasione della terza visita.

In caso di assenza durante una visita fiscale è consentito al lavoratore presentare una valida giustificazione della sua assenza entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla notifica della sanzione.

Solo alcune sono dalla legge ritenute dalla legge valide giustificazioni. Riportiamo le motivazioni che possono giustificare l’assenza all’indirizzo riportato sul certificato medico. Si tratta di:

  • causa di forza maggiore;
  • situazioni per le quali era necessaria la tempestiva presenza del lavoratore in altro luogo;
  • visite e accertamenti specialistici nell'orario della visita fiscale.

In queste fattispecie il dipendente, deve dare prova documentale dell'assenza effettuata ed è tenuto a comunicare preventivamente l'assenza al datore di lavoro che provvederà a darne comunicazione all'Inps.