Il ''grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto” di chi ha agito per la salvaguardia della propria o altrui incolumità esclude la punibilità del fatto “sempre”. Lo sancisce l’articolo 2 della legge sulla legittima difesa, tracciando un nuovo successo politico del leader della Lega Matteo Salvini supportato da Forza Italia ,come già successo nel maggio 2017.
Già allora, infatti, la Camera dei deputati aveva approvato il disegno di legge sulla legittima difesa che, in aggiunta alle altre modifiche, inseriva la non punibilità per l’uso delle armi come reazione a rapine solo però nelle ore notturne.
Una proposta diversificata divenuta legge
Il Senato ha ratificato a larga maggioranza le proposte di Lega, Forza Italia e Fratelli d’ Italia con 195 si, 52 no e 1 astenuto. Fra i partiti fa da protagonista la Lega che con la sua proposta fa cadere la necessità di provare la “proporzionalità fra difesa e offesa” in quanto, appunto, questa si ritiene “sempre” presunta.
La discrezionalità del giudice sarà dunque limitata in tal senso, venendo a cadere la necessità di provare la proporzionalità tra difesa e offesa. Tale proporzionalità era precedentemente prevista al primo comma dell’ articolo 52: questo prevedeva appunto la non punibilità di “chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa”. La violazione di tale principio di proporzionalità comportava, nel caso di uso di armi, l’applicazione dell’ articolo 55 in merito alla punibilità per “eccesso colposo nell’ utilizzo delle cause di giustificazione”.
Sta di fatto che per l’ articolo 2, in siffatta situazione, si ritiene ad oggi che sussista lo stato di “grave turbamento” che esclude la colpa. Per questo articolo ha votato favorevolmente anche il PD: la precedente Legge Ermini infatti parlava già di “turbamento” psichico nel caso di aggressione notturna. Altra novità consiste nella possibilità da parte dell’ aggredito di ottenere il pagamento delle spese processuali a carico dello Stato qualora l’ aggredito sia oggetto di un fatto di sangue nel proprio domicilio.
Per l’ aggressore sono previste pene più severe
Furto, scippo e violazione di domicilio saranno puniti più severamente e la concessione della condizionale per l’ accusato sarà concessa solo a risarcimento del danno avvenuto nei confronti della persona offesa.