Il fatto di percepire una prestazione a sostegno del reddito Inps come la Naspi non pregiudica la possibilità di svolgere una attività lavorativa purché il reddito che ne derivi non superi i limiti previsti dalla legge. In questo caso è opportuno informarsi su tali limiti per evitare di incorrere nel rischio di vedersi decadere dal beneficio della Naspi. Ecco in dettaglio quali sono le regole da seguire per potere cumulare l'assegno Naspi con il reddito derivante da altra attività lavorativa.
Coloro che intendono svolgere un lavoro subordinato, nel periodo in cui si usufruisce dell'indennità di disoccupazione, potranno farlo a condizione che il reddito da lavoro non ecceda gli 8 mila euro. Per questa ragione, il disoccupato dovrà comunicare tempestivamente all'Inps l'inizio di una attività lavorativa e anche il reddito presunto nell'anno. E' condizione necessaria che il datore di lavoro non sia lo stesso per il quale si è svolta attività lavorativa in precedenza e per la quale si usufruisce già della Naspi ed è fondamentale che tra due datori di lavoro non vi siano collegamenti di sorta.
Nel caso ricorressero le condizioni, l'Inps ridurrà l'assegno Naspi dell'80% rispetto al reddito previsto, con riferimento al periodo che intercorre tra la data in cui ha inizio il contratto di lavoro subordinato e il momento in cui è prevista la cessazione del godimento dell'assegno Naspi. Il ricalcolo della prestazione verrà effettuato al momento in cui verrà presentata al fisco la dichiarazione reddituale.
E' necessario comunicare il reddito presunto
Qualora si omettesse di comunicare il reddito nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi, l'ente previdenziale provvederà a sospendere l'assegno di disoccupazione e nel caso in cui il rapporto di lavoro ecceda i sei mesi, il lavoratore perderà il beneficio della stessa prestazione.
Qualora il reddito da lavoro subordinato ecceda gli otto mila euro, il lavoratore perderà totalmente il diritto a godere dell'indennità, eccetto i casi in cui la durata del contratto non superi i sei mesi.