L'ultima Legge di Stabilità aveva previsto l'ipotesi di una detassazione dei premi di produttività, ma è di pochi giorni fa la notizia del via libera al decreto che, di fatto, attuerà la tassazione agevolata. L'imposta sostitutiva sarà del 10% per quanto riguarda i cosiddetti premi di risultato e anche per le somme derivanti da partecipazione ad utili di impresa (fino a 2 mila euro) per il lavoratori il cui reddito non superi i 50 mila euro.

Mercoledi 30 marzo è arrivata la firma del ministro del Lavoro Poletti e di Padoan, ministro dell'Economia, sul decreto che di fatto fissa i criteri per misurare proprio gli incrementi di produttività, l'efficienza, la redditività e altri parametri attraverso i quali le aziende, per contratto, determinano la corresponsione dei premi aziendali ai lavoratori e le somme derivanti da partecipazione agli utili prodotti dall'impresa.

Con il nuovo decreto sui premi di produzione previsto nella legge di stabilità, vengono anche determinate le modalità e gli strumenti con i quali le imprese potranno coinvolgere in modo paritetico i lavoratori nel welfare aziendale, nell'organizzazione del lavoro e nell'erogazione di prestazioni e beni mediante i voucher.A beneficiarne saranno i dipendenti d'azienda il cui reddito non ecceda i 50 mila euro, con riferimento all'anno precedente.

Fissati i criteri per determinare la partecipazione agli utili d'azienda

Nel decreto che applica la Legge di Stabilità si chiarisce anche che l'incremento del limite a 2.500 euro lordi per i premi di risultato con tassazione agevolata è da intendersi come riconosciuto solo nel caso in cui il lavoratore venga coinvolto 'pariteticamente' nell'organizzazione del lavoro aziendale, strutturato mediante un piano finalizzato a costituire gruppi di lavoro le cui responsabilità siano finalizzate a migliorare o innovare le aree produttive o il sistema di produzione.

Tale limite non sarà ritenuto incrementato nel caso in cui i gruppi di lavoro siano finalizzati ad attività di consultazione, addestramento o formazione.

Nel decreto è anche precisato che per quanto riguarda i premi di produzione (o premi di risultato) che fanno riferimento all'anno 2015, il deposito contrattuale o il deposito della dichiarazione di conformità dovrà essere effettuata non oltre i 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.