Non capita raramente di dover inviare raccomandate o comunicazioni varie tramite posta che attestino, ufficialmente, di aver rispettato un determinato termine di scadenza. Al fine di evitare, inoltre, i tempi di attesa delle Poste Italiane, e tutti gli eventuali disagi che ne conseguono, sono in molti quelli che si rivolgono ai servizi postali privati per portare a termine le loro commissioni e scongiurare il rischio scadenze.

Qualora comunque, per un persona fosse essenziale comprovare la data di spedizione di un atto che, per contratto o legge, viene fissata dalla controparte, è importante tenere presente le ultime disposizioni giurisprudenziali della Corte di cassazione. Con un'apposita sentenza - la n. 26778/16 del 22.12.2016 - la Cassazione ha infatti stabilito che: "il timbro depositato da corrieri e postini privati non garantisce la cosiddetta «data certa»". Questo perchè il timbro attestante la data di spedizione, per avere validità a tutti gli effetti in caso di contenzioso o in sede di giudizio, deve essere posto da chi è autorizzato a darne prova, ovvero da un "pubblico ufficiale" - carattere di cui sono sprovviste invece le poste private.

La dimostrazione, in caso di condenzioso, di aver effettivamente spedito un atto entro i termini avviene depositando, davanti al giudice, l'avviso di ricevimento della raccomandata, lo stesso che attesta la data certa di spedizione e che il soggetto riceve solo nel caso in cui - per effettuare la raccomandata - si sia rivolto alle Poste Italiane. Il servizio in questione, infatti, non è offerto dai servizi postali privati e, in particolare, esso, anche nel caso in cui lo prevedesse, non ha valore legale (in quanto considerato alla stessa stregua dei timbri dei corrieri e delle società private).

La sanzione è molto più severa nei casi di notifica degli atti giudiziari tramite poste private, poichè in questo caso non solo non è garantita la data certa - impossibile, secondo la Cassazione, da dimostrare ufficialmente - ma scatta in automatico la nullità assoluta della notifica.

Gli atti giudiziari, infatti, possono essere notificati solo attraverso le forme previste e riconosciute dalla legge, che sono:

  • la consegna diretta a mano al destinatario da parte dell'ufficiale giudiziario;
  • la raccomandata a.r. di Poste Italiane.