Nell'anno in cui non ci saranno evasori del canone TV in quanto lo stesso verrà addebitato nelle fatture relative ai consumi di energia elettrica, la RAI ha pubblicato sul proprio sito le risposte alle domande più frequenti chiarendo, in particolare, i casi in cui si è esonerati dal pagamento.
I casi di esenzione
- Il primo caso di esenzione riguarda età e reddito. Per gli anni dal 2016 al 2018 sono infatti esclusi dal pagamento del canone tutti i soggetti di età pari o superiore a 75 anni con un reddito annuo, unitamente a quello del coniuge, non superiore a 8.000 euro.
- Non paga il canone RAI neppure chi possiede un computer privo di sintonizzatore TV; è quindi possibile utilizzare il computer per la visione dei programmi televisivi se questo avviene attraverso internet e non attraverso il segnale digitale terrestre o satellitare. Deve invece essere pagato il canone se si possiede un apparecchio televisivo, anche se lo stesso viene utilizzato esclusivamente come monitor per il computer; infatti, la sola detenzione di un apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive, fa sorgere l'obbligo al pagamento, indipendentemente dall'uso che se ne fa.
- In caso di locazione non paga il canone il locatore, anche se l'appartamento è ammobiliato e l'apparecchio televisivo è di sua proprietà; obbligato al versamento è infatti l'affittuario in quanto detentore del televisore.
- Sono inoltre esclusi dal pagamento del canone gli apparecchi televisivi tenuti nelle seconde case; il canone va infatti pagato una sola volta con riferimento a tutte le TV presenti nei luoghi adibiti a residenza o dimora dell'interessato e del suo nucleo familiare convivente.
- Anche per il 2016 sono confermate le esenzioni per i Militari delle Forze Armate Italiane (ma solo se l'apparecchio televisivo si trova presso ospedali militari, case del soldato e sale convegno dei militari), per i militari di cittadinanza straniera appartenenti alle Forze Nato e, infine, per gli Agenti diplomatici e consolari stranieri accreditati in Italia.
- Per concludere, l'ultima esenzione riguarda le imprese che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radio televisiva.
La richiesta dell'esenzione
Al di fuori dei casi suddetti, a partire dal 1 gennaio 2016, l'esistenza di una utenza per la fornitura di energia elettrica nell'abitazione dove si ha la dimora o la residenza, è sufficiente per far presumere la detenzione di un apparecchio televisivo e, di conseguenza, per far sorgere l'obbligo al pagamento del canone.
Tale presunzione può essere superata con una dichiarazione allo Sportello S.A.T. dell'Agenzia delle Entrate. Le modalità di presentazione della dichiarazione di non detenzione della TV saranno definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate e, ad oggi, siamo in attesa.