Addio ad Aspi e Mini-Aspi: dal 1° maggio 2015, i due trattamenti di disoccupazione (l'Aspi, ricordiamo, sostituiva la vecchia DS ordinaria, la Mini Aspi quella a requisiti ridotti)saranno a loro volta soppiantati dalla nuova Naspi (la quale, però, non potrà essere applicata agli operai agricoli ed ai dipendenti della Pubblica Amministrazione).
I requisiti per ottenerla sembrerebbero, al primo sguardo, accessibili facilmente: basterà aver totalizzato almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni, di cui 18 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti la richiesta.
Pur ampliando la platea dei soggetti, la fruizione presenta caratteri maggiormente proporzionati alla contribuzione effettiva, rispetto ai vecchi trattamenti: difatti, sarà pari alla metà delle settimane lavorate negli ultimi 4 anni, per un massimo di 78 settimane dal 2017, senza computare i periodi per i quali vecchie DS, Aspi o Mini Aspi siano state già fruite.
L'ammontare sarà pari al 75% dell'imponibile medio degli ultimi 4 anni, se inferiore a € 1195; se superiore, l' importo sarà incrementato del 25% della differenza tra quest'ultimo e la retribuzione mensile , entro un massimo di € 1300 mensili. A partire dal 5° mese di trattamento, ci sarà una decurtazione progressiva del 3%.
Il godimento della Naspi sarà subordinato al permanere dello stato di disoccupazione, ed alla partecipazione a programmi di politiche attive (percorsi di riqualificazione, accettazione nuovi impieghi, attività a favore della comunità, a seconda della pianificazione specifica).
Per incoraggiare l'auto-imprenditorialità a rendere più semplice l'avvio di una nuova attività, oltretutto, sarà possibile richiedere all'Inps la liquidazione del trattamento in un'unica soluzione.
Ma le novità non terminano qui: nel caso in cui, terminato l'intero periodo di Naspi, il beneficiario non fosse riuscito a trovare un'occupazione, qualora si trovi in stato di bisogno potrà usufruire di un ulteriore sussidio per sei mesi, l'Asdi; l'ammontare sarà pari al 75% della Naspi, entro i limiti dell'assegno sociale.
In un primo tempo, per il godimento dell'Asdi verrà data precedenza a lavoratori vicini alla pensione, o con figli minorenni a carico; sarà inoltre condizionato all'adesione ad un progetto personale, realizzato dai servizi per l’impiego.
Infine, abbiamo delle novità anche per i cosiddetti Co Co Pro, i collaboratori a progetto: potranno beneficiare anch'essi, in effetti, di un'indennità di disoccupazione mensile, la Dis-Coll, a partire dal 1° gennaio 2015.
Il trattamento sarà fruibile da chi potrà far valere un minimo di 3 mesi di contribuzione nell’anno solare precedente, ed almeno un mese di contribuzione nell'anno in cui si verifica la cessazione del rapporto lavorativo(al posto dell'ultimo requisito, è altresì sufficiente, nell'annualità corrente, un rapporto di collaborazione della durata di un mese, con compenso pari alla metà della contribuzione mensile).
Il reddito medio mensile ai fini Dis-Coll si calcola in proporzione all'imponibile previdenziale relativo all'anno in corso ed al precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o loro frazione: l'ammontare sarà pari al 75% di detto risultato, con incremento del 25% della differenza tra quest'ultimo e la retribuzione media, se oltre € 1195, sino ad un massimo di € 1300.
Per quanto concerne la durata, corrisponderà alla metà dei mesi di contribuzione, dal 1° gennaio dell’anno precedente sino alla data del termine della collaborazione, per un massimo di 6 mensilità. Anche in questo caso, non si conteranno i periodi per i quali sia stata già goduta un'altra prestazione.