L'Italia attraversa un periodo alquanto particolare; politica, economia, finanze, cultura, lavoro. E proprio per quanto riguarda quest'ultimo istituto, i dati della disoccupazione in generale e giovanile in particolare continuano a preoccupare molte famiglie. Ma dall'altro, nel mondo degli occupati, tanto per dargli un titolo di riferimento, non sempre i rapporti lavorativi viaggiano a gonfie vele.
Vuoi gli screzi con i colleghi, o magari vittime di qualche ingiusta presa di posizione da parte dei superiori o del datore di lavoro. Insomma, danni psicologici provocati dal reato di mobbing, o a causa di un demansionamento per i quali sarebbe lecito chiedere il dovuto risarcimento. Ma attenzione, per la legge ci vorrebbero prove certe.
Sentenza della Cassazione del 2012
Per quanto riguarda il cosiddetto reato di mobbing, una vecchia sentenza della Corte di Cassazione decretava, già allora, che se il datore di lavoro o un diretto superiore avesse una condotta discutibile con tutto il personale, e non con qualcuno in particolare, non può in alcun modo essere considerato un atto persecutorio, ma soltanto un modo di essere.
In effetti, tra le motivazioni della sentenza, i giudici della Suprema Corte evidenziavano che il carattere burbero, sgarbato, e talvolta scortese di una persona, non andrebbe confuso con il reato di mobbing.
Sentenza n. 84 del TAR di Reggio Calabria
Nel frattempo, le sgradevoli situazioni di mobbing e di demansionamento del lavoratore sarebbero all'ordine del giorno. Le motivazioni dell'ultima sentenza emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale di Reggio Calabria potrebbero chiarire i danni causati dalle due situazioni giuridiche. Fermo restando il totale rispetto della sentenza del 2012 della Cassazione, il TAR ha deciso che i danni morali e professionali subiti a causa di un demansionamento delle funzioni lavorative dovrebbero essere comunque risarciti per l'intera durata dello stesso, e indipendentemente della sussistenza del mobbing. Tuttavia, secondo il TAR, occorre apportare prove concrete, anche file audio, ammessi ai sensi dell'articolo 2729 del Codice Civile.