L'Agenzia delle Entrate ha provveduto ad emettere la circolare Numero 11/e che intende chiarire alcuni punti controversi riguardanti il Modello 730 2015 precompilato e fornire alcune risposte ai quesiti più importanti riguardanti la dichiarazione dei redditi di quest'anno che presenta diverse novità e nuove procedure da seguire. Andiamo a vedere, quindi, quali sono questi chiarimenti esposti dall'Ente adibito alla riscossione dei tributi, secondo la normativa indicata.

Chi deve presentare il Modello 730, come farlo e da quando

Un primo punto riguarda i destinatari del Modello 730 2015, che sarà disponibile per tutti quei lavoratori dipendenti oppure pensionati che nell'anno 2014 risultano essere tali e che quindi hanno ricevuto la Certificazione Unica (ex CUD). L'accesso alla dichiarazione precompilata potrà avvenire o direttamente al sito dell'Agenzia delle Entrate oppure attraverso la consultazione eseguita dal proprio sostituto d'imposta, dal professionista di fiducia, da un centro di assistenza fiscale (CAF). Si può accedere anche attraverso il sito dell'Inps, inserendo le proprie credenziali.

Il Modello 730 sarà a disposizione dei contribuenti non prima, ripetiamolo, non prima del 15 aprile prossimo e dal primo maggio fino al 7 luglio, sarà possibile apporre le eventuali modifiche oppure lasciare la propria dichiarazione così come è stata precompilata.

Controllo documentale Modello 730: la normativa

Un punto molto importante da rammentare e da tenere presente riguarda i controlli documentali (36-ter del dpr n.600/73) che non verranno eseguiti nel caso in cui il 730 non venga modificato dal contribuente oppure, se modificato, tali variazioni non vadano ad incidere sulla determinazione del reddito o dell'imposta. Altro punto importante, se il contribuente sceglie di presentare la dichiarazione dei redditi tramite un professionista oppure un Caf (vale a dire un intermediario), il controllo documentale verrà eseguito nei confronti di chi ha provveduto a mettere il visto di conformità sul modello 730

Sanzioni in caso di visto infedele sul Modello 730 precompilato: quando e a carico di chi

Particolarmente pesante la responsabilità degli intermediari in caso di apposizione di un visto di conformità che si rivelasse infedele a quanto dichiarato.

Verrà imputato il pagamento dell'intera somma dell'imposta, maggiorata degli interessi oltre alla sanzione che sarebbe stata a carico del contribuente. Se dopo l'invio della dichiarazione, l'intermediario si dovesse accorgere di un eventuale visto infedele, è tenuto ad avvertire immediatamente l'intestatario del modello 730 e ad inviare entro il 10 novembre dello stesso anno, una dichiarazione rettificativa. Infine, l'intermediario non è responsabile (e quindi non è tenuto al pagamento delle varie sanzioni a suo carico nel caso di visto infedele) nel caso in cui venga accertata condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.