Il 24 novembre il Parlamento europeo ha aggiornato le norme in materia di polizze assicurative. Le istituzioni europee hanno quindi tracciato la strada verso una normativa in materia di consulenza e d'informazione offerte dagli intermediari di vendita delle polizze. Il testo di compromesso approvato dal Parlamento europeo rende da una parte più sicura la distribuzione e la vendita di polizze assicurative, dall’altra parte introduce nuovi requisiti a tutela dei potenziali clienti simili per tutti i canali distributivi. Non mancano però le eccezioni che ricomprendono le ipotesi in cui l'importo del premio pagato per il prodotto assicurativo fosse inferiore ai 600 euro su base annua o quando l'assicurazione copre il rischio di danneggiamento o furto poichè è complementare alla fornitura di altri servizi.
In questi casi le nuove norme in materia di assicurazione non si applicheranno. ll passo successivo è ora l’approvazione della nuova normativa da parte dagli Stati membri, che avranno poi 24 mesi per renderla operativa.
Obblighi di registrazione e traparenza informativa
Sono previsti nuovi obblighi di trasparenza informativa. Nello specifico, in primis le compagnie assicurative e poi gli intermediari dovranno fornire ai clienti la loro identità. Gli agenti assicurativi inoltre avranno l'obbligo di registrarsi presso una specifica autorità competente del loro Paese d'origine. Gli stessi dovranno anche indicare ai clienti il registro nel quale sono stati iscritti.
Gli intermediari assicurativi poi per meglio proteggersi dai reclami e dalle contestazioni nei loro confronti dovranno stipulare una polizza assicurativa per negligenza. Il settore delle polizze assicurative contro i danni sarà quello maggiormente interessato dalla trasparenza informativa.
I documenti informativi sul prodotto devono essere forniti a tutti i potenziali acquirenti gratis e questo prima che gli stessi firmino un contratto assicurativo contro i danni. Tali documenti devono contenere, in modo chiaro e semplice, i rischi coperti e quelli esclusi, i mezzi di pagamento, la descrizione della specifica tipologia di assicurazione, gli obblighi derivanti dal contratto e i premi. I potenziali acquirenti di una polizza informativa dovranno essere informati sul tipo di compenso stabilito per l’agente assicuratore.
Egli non dovrà suggerire uno specifico contratto assicurativo qualora un altro tipo di prodotto soddisferebbe meglio le esigenze del cliente. Senza dimenticare che a carico dell'intermediario incomberà anche l’onere di mettere al corrente il cliente di qualsiasi potenziale conflitto d'interesse.
Obblighi di protezione nei confronti del cliente
Gli agenti assicurativi dovranno adottare misure adeguate per salvaguardare i clienti da una possibile incapacità finanziaria della compagnia di assicurazione. La polizza infatti in quanto contratto vincolante che impegna da una parte l'assicurato a pagare un premio, dall'altra l'assicurazione a liquidare un risarcimento nel caso in cui l'evento previsto dalla polizza si verifichi, dovrà prevedere meccanismi che permettano di coprire una richiesta d’indennizzo o la richiesta di un premio. Ecco quindi che si è pensato di introdurre una capacità finanziaria della compagnia assicurativa che non sia inferiore ai 18.750 Euro e che sia pari al 4% della somma di tutti i premi annuali.