Fra le procedure esecutive che Equitalia può utilizzare nei confronti nei confronti dei debitori morosi c’è anche il pignoramento presso terzi, che consiste nel chiedere a un terzo le somme dovute al Fisco. E’ infatti molto recente la notizia che Equitalia sta procedendo ad inviare delle lettere tramite posta elettronica certificata (PEC) i cui destinatari sono appunto i debitori ( terzi) dei contribuenti morosi come ad esempio una banca, un inquilino della casa data in locazione, il datore di lavoro per lo stipendio dovuto.

Il meccanismo prevede che se il soggetto debitore non versa le somme indicate nella cartella di pagamento, Equitalia può rivolgersi direttamente ai suoi clienti (debitori) che dovranno versare le somme di denaro direttamente ad Equitalia. Occorre precisare però che Equitalia non può notificare cartelle di pagamento per importi sotto i 30 euro, comprensivi di sanzioni e interessi.

Quali sono i termini per il pignoramento presso terzi?

La notifica del pignoramento presso terzi al debitore del contribuente avviene :

  • 60 giorni dopo la notifica della cartella di pagamento;
  • 5 giorni dopo la notifica dell’avviso di mora;
  • 90 giorni dopo la notifica dell’Agenzia fiscale.

Il terzo pignorato dopo che ha ricevuto via PEC la notifica del pignoramento ha 60 giorni di tempo per effettuare il pagamento delle somme, salvo che non si tratti di un credito non ancora maturato, che si paga quindi  alla scadenza.

Così come confermato anche dalla sentenza n.70/2016 dalla Corte Costituzionale, nel caso di pignoramento sul conto corrente di stipendi e pensioni, per il pignoramento presso il terzo, bisogna rispettare una serie di limiti. Se lo stipendio o la pensione non è superiore a 2.500 euro si può effettuare un pignoramento nei limiti di 1/10. Se lo stipendio è compreso fra 2.501 e 5mila euro, si può pignorare fino ad 1/7. Qualora invece lo stipendio fosse superiore a 5.001 euro, si può effettuare il pignoramento nei limiti di 1/5.

Strumenti che ha a disposizione il debitore moroso per difendersi

Innanzitutto, se il debitore ha serie difficoltà a pagare, poiché versa in una situazione di insolvenza non per sua colpa può liberarsi dal sovrindebitamento in tre modi diversi: stipulando in primis il cosiddetto piano del consumatore (ovvero sarà il tribunale che concede un taglio del debito).

E’ possibile anche ottenere un accordo con il 60% dei creditori, previa ratifica dal tribunale o si può procedere alla liquidazione del patrimonio (che prevede la vendita dei beni del debitore e la ripartizione del ricavato tra i rispettivi creditori). Il debitore può comunque sempre chiedere una ‘rateizzazione del debito’ recandosi presso uno sportello di Equitalia che impedisce alla stessa di procedere ad pignoramento futuro, al contrario di quelli già esistenti che perdono efficacia. Per il fermo dell’auto, in virtù di una recente circolare di Equitalia è possibile invece chiederne la sospensione, previa però dimostrazione di aver provveduto a pagare la prima rata. In ultima analisi, il debitore moroso può proporre opposizione contro il pignoramento presso terzi qualora ad esempio sia trascorso un anno senza che Equitalia abbia notificato un intimazione di pagamento oppure in caso di mancata o irregolare notifica dell’atto impositivo che può essere anche una cartella di pagamento. In tali casi infatti è possibile chiedere al giudice delle esecuzione che lo stesso sia dichiarato nullo. Per altre info sul punto potete premere il tasto Segui accanto al mio nome.