La Corte Costituzionale, con sentenza numero 70 del 5 aprile 2016, ha sancito la legittimità della pignorabilità di 1/5 degli stipendi, che si calcola sull’intera retribuzione, al netto delle ritenute fiscali, dichiarando la questione manifestamente infondata e inammissibile. La questione sottoposta dal giudice a quo ruotava attorno alla domanda se dovesse escludersi completamente dal pignoramento quella parte di retribuzione indispensabile per garantire ai lavoratori i mezzi indispensabili per le loro esigenze di vita. Per costante orientamento, confermato dalla sentenza n 448/15 sempre della Corte Costituzionale, l'entità e la scelta di procedere alla limitazione della pignorabilità rientranonel potere costituzionale del legislatore che è insindacabile.

In quell’occasione la Corte Costituzionale disse inoltre che la tutela e la protezione del credito personale non consente di negare a priori lapignorabilità di tutti gli emolumenti,ma essa può essere attenuata relativamente a particolari situazioni

Pignoramento dello stipendio e limite del 'minimo vitale'

Nello specifico la Consulta, con la recente pronuncia, ha sostenuto che il pignoramento del quinto avviene sempre dopo aver sottratto il “minimo vitale”. Ricordiamo che il minimo vitale corrisponde alla misura mensile dell’assegno sociale aumentato della metà. Ne discende che la somma della pensione impignorabile corrisponde a circa 672 euro. Nei casi in cui la pensione superi invece tale cifra, l’importo eccedente non sarà interamente pignorabile, ma solo nei limiti di 1/5.

A seguito delle modifiche apportate dal D.l. n. 83/2015, le cose sono cambiate però se la pensione viene accreditata sul conto corrente. In tali casi:

  • se la pensione è stata accreditata prima dell’scrizione del pignoramento, le somme possono essere pignorate per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale (1.345 euro);
  • se la pensione è stata accreditata alla stessa data del pignoramento o in data successiva, il pignoramento è di massimo 1/5.

Per quanto riguarda invece il pignoramento dello stipendio sul conto corrente, vigono le stesse regole sopraesposte.

Il pignoramento è vietato, fino a 1.345,56 euro (ossia il triplo dell’assegno sociale) che può, tutt’al più, estendersi sull’eventuale eccedenza. Esso però può avvenire fino a massimo 1/5. Qualora al contrario il pignoramento dovesse avvenire presso il datore di lavoro, l'agente di riscossione su uno stipendio non superiore a 2.500 euro può effettuare un pignoramento nei limiti di 1/10.

Se lo stipendio è compreso fra 2.501 e 5mila euro, non si può pignorare più di 1/7. Qualora invece lo stipendio fosse superiore a 5.001 euro, si può effettuare il pignoramento nei limiti di 1/5, senza la detrazione del minimo vitale come avviene per i pensionati. Stesso discorso vale se il pignoramento della pensione avviene direttamente in capo all’Inps,fermo restando che tali percentuali si applicano sulla parte della pensione che eccede il ‘minimo vitale’. Se il creditore pignora somme superiori a quelle determinate, esso può considerarsi inefficace.

Quali sono gli altri limiti previsti per il pignoramento?

Fra i limiti posti alla pignorabilità del fondo patrimoniale ad esempio, ogni creditore può pignorare il fondo patrimoniale a condizione che il debito tributario sia stato contratto per esigenze della famiglia.

A seguito del Dl n. 83/2015, se il debitore costituisce il fondo patrimoniale dopo la nascita del credito, il creditore può procedere ad esecuzione forzata, anche senza aver ottenuto una sentenza di accoglimento dell’azione revocatoria. È necessario però che egli trascriva il pignoramento entro1anno dal giorno in cui è stato costituito il fondo patrimoniale. Altri limiti sono previsti per i debiti che riguardano un soggetto ormai defunto. I suoi eredi non sono tenuti a pagare le sanzioni indicate nella cartella esattoriali e se rinunciano all’eredità non devono pagare nulla. Per altre info di diritto potete premere il tasto segui.