Oggi lunedì 11 aprile per i docenti appartenenti alla fase A (docenti assunti ante 2014/2015, compresi i titolari sulla Dos e nelle fasi 0 e A di quest'anno) della mobilità 2016/2017 sarà possibile, mediante istanze online, inoltrare la domanda di trasferimento, il cui termine ultimo per l'inoltro è previsto per il giorno 22 aprile. I movimenti della mobilità saranno resi noti secondo la seguente tempistica:

  • Scuola dell’infanzia: 13 maggio;
  • scuola primaria: 26 maggio;
  • scuola secondaria di I grado: 9 giugno;
  • scuola secondaria di II grado: 24 giugno.

Vediamo nel dettaglio chi ha la precedenza nella presentazione delle domande.

Domanda di mobilità: chi ha precedenza

Partendo dal presupposto che i docenti che presentano domanda di mobilità nella fase A (la quale è suddivisa in tre sottofasi comunale, provinciale e passaggi di cattedra e di ruolo tutte all'interno della stessa provincia) possono presentare anche domanda interprovinciale. Tali docenti dovranno presentare due domande diverse seguendo le modalità stabilite per ciascuna fase. Una precisazione va fatta per la mobilità professionale (effettuata nel limite del 25% delle disponibilità della fase A), alla quale possono partecipare tutti coloro che hanno superato l'anno di prova (sono quindi esclusi i neo assunti o chi quest’anno ha ottenuto il passaggio di ruolo) e sono in possesso della specifica abilitazione. Chi ha precedenza nelle fasi comunali e provinciali e quale documentazione occorre allegare alla domanda?

Le precedenze sulla mobilità spettano ai seguenti docenti:

  1. non vedenti o e modializzati;
  2. docenti soprannumerari;
  3. corso serale/diurno stesso istituto scuola di II grado;
  4. docenti in possesso della legge n. 104/92; 
  5. genitore che assiste figlio disabile o marito (e viceversa) che assiste moglie disabile;
  6. docenti che hanno prestato servizio di almeno tre anni presso ospedali e istituzioni penitenziarie;
  7. precedenza per personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità.