La questione giuridica che ruota intorno gli infortuni degli alunni all'interno delle mura scolastiche è da sempre stata al centro di molte sentenze. A questo proposito, con 2 recenti pronunce, la Suprema Corte si è concentrata sulle ipotesi in cui si possa riconoscere il risarcimento del danno anche morale, qualora lo studente, durante l’orario delle lezioni, subiscaun infortunio. La legge stabilisce che gli insegnanti e quindi anche la Scuola sono responsabili dei danni cagionati ai loro alunni durante il tempo in cui si trovano sotto la loro vigilanza.

È ammessa però la prova liberatoria che consiste nel dimostrare di non aver potuto impedire il fatto perchè l’evento è da ritenersi imprevedibile (articolo 2048 cc comma 3). La giurisprudenza, sul tema è sempre stata attenta ad interpretare tale criterio in modo molto rigoroso, essendo altresì necessario che l’attività posta dagli alunni non sia potenzialmente rischiosa. Solo in tali casi, dell’eventuale danno non risponde la scuola. Inoltre la responsabilità degli insegnanti privati e pubblici, che oramai pacificamente è stata ricondotta a quella contrattuale presuppone che un controllo tanto più continuo e scupoloso, quanto minore è l’età degli alunni

Alunno ferito in faccia a seguito di una pallonata

La Cassazione, con la sentenza n.6844 dell’8 aprile, ha affrontato il caso di un alunno che nel corso di una partita di calcetto all'interno della scuola, svolta senza la presenza dell’insegnante di educazione fisica riportava gravi lesioni all’occhio destro a seguito di una violenta pallonata.

I genitori dell’alunno, dopo il ricorso incardinato contro il Miur e la scuola media statale per far valere una responsabilità per esercizio di attività pericolose (art.2050 c.c. ) hanno la peggio sia in Tribunale sia in Corte d’Appello. I giudici di tali organi hanno motivato la loro decisione sulla base del fatto che l’incidente si era verificato durante una normale azione di gioco in cui il pallone veniva calciato da un altro alunno che aveva colpito al volto, senza volerlo, lo studente danneggiato.

Quindi era da escludersi anche un’incidenza causale della presenza o meno dell’insegnante rispetto all’azione di danno. Il giudizio finisce in Corte di Cassazione, che ha confermato la decisione dei colleghi di merito ritenendo in breve l'assenza di un rapporto causale tra il comportamento dell’istituto scolastico e l’insegnante e l'evento dannoso dell'infortunio.

I giudici di legittimità hanno infatti negato che l’attività sportiva riferita ad partita di pallone potesse essere considerata un’attività pericolosa, poiché essa privilegia l’aspetto ludico, essendo praticata nelle scuole come una disciplina di agonismo non programmatico. Ne consegue che non può considerarsi illecita nemmeno la condotta di gioco che ha provocato il danno posto, che è stata tenuta in una fase di gioco che si presenta normalmente nel corso di una partita

Responsabilità in caso di infortunio: sì al danno morale e biologico

Con la sentenza n.6847 sempre del’8 aprile, la Cassazione, con verdetto sfavorevole alla scuola e al MIUR, si è invece concentrata sul caso di uno studente di una scuola media statale che, durante l’ora di lezione ed in assenza dell’insegnante aveva urtato con l’occhio destro lo spigolo della cattedra,riportando gravi e invalidanti lesionipersonali.

In tale caso infatti, i magistrati hanno ritenuto sussistente una responsabilitàcivile, posto che la scuola e l’insegnate erano venuti meno agli obblighi di sorveglianza e di protezione al momento dell’infortunio verificatosi proprio quando l’allievo si trovava all’interno della struttura scolastica. Dopo che il tribunale ha accolto la domanda risarcitoria proposta da genitori dell’alunno, la Corte d’Appello ha proceduto anche a riconoscere la liquidazione del danno morale e biologico. I giudici dell’Appello infatti non hanno riscontrato la sussistenza di una incompatibilità fra l’articolo 2048 cc e il risarcimento del danno non patrimoniale