In arrivo il pagamento della tredicesima per colf, badanti e lavoratori domestici: il pagamento della mensilità dovrà avvenire in occasione del Natale e, in ogni modo, non oltre il 31 dicembre 2020. Inoltre, colf e badanti e famiglie datrici di lavoro sono anche interessati da altri calcoli che riguardano la gestione delle festività, varie nel mese in corso, e del trattamento di fine rapporto, nonché della certificazione annuale dei compensi in busta paga.

Colf, badanti e domestici: quando viene pagata la tredicesima del 2020 e a quanto ammonta

La tredicesima mensilità in arrivo nel mese di dicembre ai colf, badanti e, in generale, ai lavoratori domestici, dovrà essere corrisposta entro il 31 dicembre 2020. La mensilità aggiuntiva comprende la retribuzione globale di fatto, inclusa l'indennità sostitutiva di alloggio e vitto. Ai lavoratori domestici che non arrivino a un anno di servizio per la stessa famiglia datrice di lavoro dovrà essere corrisposta una tredicesima corrispondente a tanti dodicesimi quanti sono i mesi dell'anno 2020 ricadenti nel rapporto di lavoro.

Dunque nella busta paga di dicembre, in questo caso, dovrà essere liquidata la quota maturata durante l'anno. Tuttavia, il mese di dicembre è caratterizzato anche da varie giornate di festività, come l'8, il 25 Natale, il 26 Santo Stefano e l'eventuale festività del patrono della città in cui si presta il lavoro (ad esempio, il 7 dicembre Sant'Ambrogio, patrono di Milano). Per i colf e badanti che lavorano a ore, le festività saranno pagate sulla base della consueta paga oraria pareggiata a un sesto dell'orario settimanale.

Colf e badanti: pagamento Natale e festività di dicembre 2020 e calcolo Tfr

In ogni caso, oltre alla tredicesima le giornate di festività dei colf e badanti beneficiano di un pagamento differenziato anche nel caso di servizio non prestato.

Nel caso di lavoro svolto dai domestici nelle giornate di festività, oltre alla consueta retribuzione giornaliera dovrà essere corrisposto il 60% di maggiorazione. Alla fine dell'anno è necessario, anche per i lavoratori domestici, fare il punto sulla gestione del Trattamento di fine rapporto (Tfr): secondo quanto previsto dall'articolo 2120 del Codice civile, il trattamento dovrà essere determinato dalla divisione tra l'ammontare delle retribuzioni percepite nel corso dell'anno, compresi alloggio e vitto, e il coefficiente fisso di 13,5. Tutte le retribuzioni indicate, al netto dei contributi pensionistici trattenuti al lavoratori, dovranno essere esposte in un prospetto paga da preparare in due copie, una per il lavoratore che dovrà essere firmata dal datore di lavoro e l'altra per il datore che dovrà contenere la firma del lavoratore.