La sospensione feriale è finita. Si ritorna alle “normali” priorità: ridurre il contenzioso attraverso l’introduzione di procedure più snelle nei giudizi.

Il Governo si è già messo all’opera introducendo nuove norme di procedura civile, in particolar modo nel giudizio dinanzi la Suprema Corte di Cassazione che ha un notevole arretrato da smaltire proprio al fine di disincentivare il terzo grado di giudizio.

Proprio ieri è stato approvato il decreto legge n. 127 che involge il processo civile in generale, contenente le «Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per garantire la ragionevole durata del processo e per l’efficienza degli uffici giudiziari».

Vediamo quali sono le principali novità.

 

Ricorso e Giudice unico in primo grado.

Il giudizio di primo grado sarà introdotto con ricorso (non più con citazione) ed inizierà pertanto attraverso il deposito in Cancelleria. Proseguirà con la fissazione dell’udienza (con decreto) da parte del giudice: ricorso e pedissequo decreto da notificare a cura dell’attore alla controparte.

Il convenuto potrà costituirsi in giudizio entro dieci giorni prima dell’udienza fissata in decreto, con l’onere di indicare (già) tutti i mezzi istruttori di cui chiede l’ammissione, a pena di decadenza.

Addio memorie 183 VI comma c.p.c.

Il giudice nel corso della prima udienza si pronuncerà sull’ammissione delle prove. Non ci saranno più i termini previsti dall’art. 183 VI co. c.p.c.: tutte le relative attività saranno concentrate nella prima udienza.

Terminata la fase istruttoria, ci sarà direttamente la discussione orale al termine della quale il giudice emetterà la sentenza senza le difese scritte, ovvero le note conclusionali e relative repliche previste dall’attuale art. 190 c.p.c. Anzi, la parte che chiederà la concessione dei detti termini (60 + 20) rischierà di vedersi negato l'eventuale risarcimento in sede di equa riparazione. 

Resta il problema di smaltire il vecchio contenzioso onde evitare che i giudici siano costretti ad aumentare il lasso di tempo tra un’udienza e l’altra vanificando pertanto i buoni intenti della riforma.

 La testimonianza scritta.

La dichiarazione del testimone che si intenderà indicare come prova nel processo potrà essere raccolta dallo stesso avvocato, anche prima del giudizio per poi essere semplicemente allegata nel fascicolo di parte con agli altri documenti. Si tratta di una dichiarazione che il testimone sottoscrive e consegna all’avvocato. Lo scopo della norma è di evitare le lungaggini del processo dovute alle assenze dei testimoni ed ai rinvii in caso di più testimoni. Le dichiarazioni “prodotte” saranno liberamente valutabili dal giudice proprio perché rese al di fuori del contraddittorio. La controparte avrà la possibilità di contestare le dichiarazioni testimoniali raccolte fuori dal processo e domandare precisazioni e chiarimenti.

 Addio procedimento sommario di cognizione (art. 702 c.p.c.)

Tagliato fuori anche il procedimento sommario di cognizione: i giudizi già introdotti con tale rito continueranno con il nuovo rito del giudice unico. Permarranno il rito del lavoro e quello del giudice unico (anche se molto simili).

Nuovo rito in terzo grado di giudizio

le decisioni avverranno di regola in camera di consiglio in Corte di Cassazione (anche in caso di regolamento di giurisdizione e di competenza), con ordinanza e senza la presenza delle parti né l’intervento del PM. Le parti potranno depositare, prima della camera di consiglio, eventuali scritti difensivi. In caso di particolare rilevanza della questione si osserveranno le regole tradizionali.

La revocazione può essere chiesta entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notificazione, oppure entro sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento.  La correzione di errori materiali, potrà essere chiesta rilevata d’ufficio dalla Corte, in ogni tempo.