Esclusione Graduatorie: titolo non posseduto
Il primo motivo di esclusione nell'inserimento delle Graduatorie di istituto per il triennio 2014/2017 è la dichiarazione di un titolo di accesso non in possesso e poi non conseguito nei termini utili. E' il caso della possibilità di iscrizione con riserva in II fascia delle Graduatorie di istituto per gli aspiranti che conseguono il titolo di abilitazione all'insegnamento entro il 31 luglio.In seguito al conseguimento del titolo, necessariamente titolo indicato nel modello A1 e entro i termini stabiliti, l'aspirante deve sciogliere la riserva e certificare il titolo di accesso conseguito. Nel caso in cui non dovessero sussistere tali requisiti, l'aspirante è automaticamente escluso dall'inserimento nelle Graduatorie di istituto. Le situazione dichiarate dall'aspirante devono corrispondere a quelle possedute al momento di presentazione dei modelli A1, A2, A2 bis.
Esclusione Graduatorie: titoli già dichiarati
Un secondo motivo di esclusione dalle Graduatorie di istituto è la presentazione di certificati, titoli di studio o altri servizi dichiarati negli anni precedenti o già sottoposti a valutazione. Attenzione anche a non presentare certificazioni linguistiche o informatiche di cui non si è in possesso. Non è, infatti, vero che non vi sono i controlli: al momento del primo incarico, la situazione dell'aspirante è sottoposta al controllo della veridicità delle dichiarazioni e l'effettivo possesso dei titoli di studio e di abilitazione dichiarati per assumere quel determinato incarico.Nel caso di dichiarazioni non corrispondenti alla verità, l'aspirante è escluso dalle Graduatorie di istituto e dall'incarico. Tutti gli aspiranti sono, infatti, ammessi alle Graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'amministrazione può disporre, in qualsiasi momento, con un provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso dei requisiti di accesso alle Graduatorie in oggetto.