In riferimento alle istruzioni e indicazioni operative in materia di
supplenze del personale docente,
educativo e Ata per l'anno scolastico 2014/2015 pubblicate dal Ministero della Pubblica Istruzione, l'attribuzione degli incarichi su posti di insegnamento comune e sul sostegno avviene in base allo scorrimento delle
Graduatorie ad esaurimento. Qualora siano esaurite le graduatorie in oggetto e le Graduatorie di circolo e istituto, la
Scuola che necessita di personale scolastico può utilizzare le graduatorie di altre scuole. Nel documento disposto dal
Miur in materia di conferimento di
supplenze per l'anno scolastico 2014/2015 sono presenti anche le
sanzioni connesse al mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro intrapreso dal personale della scuola. Il candidato ha comunque la possibilità di rinunciare a un
incarico di supplenza.
Supplenze 2014/2015: sanzioni per rinuncia
Le disposizioni Miur in materia di conferimento di
incarichi di supplenza per l'anno scolastico 2014/2015 per il personale docente, educativo o Ata prevedono delle
sanzioni in caso di rinuncia o mancata assunzione di servizio di seguito all'accettazione, come disposto nell'art.8 del Regolamento adottato con DM n.131 del 13 giugno 2007. In caso di
rinuncia ad una proposta di assunzione o all'assenza alla convocazione, il candidato perde la possibilità di conseguire
supplenze sulla base delle Graduatorie ad esaurimento per lo stesso insegnamento. Nel caso, invece, di
mancata presa di servizio di seguito all'accettazione dell'
incarico di supplenza, l'aspirante perde la possibilità di conseguire altri incarichi di supplenze - sia da GaE che dalle Graduatorie di istituto - per lo stesso insegnamento.
Previste
sanzioni anche in caso di
abbandono di servizio dopo l'accettazione dell'incarico di supplenza: l'aspirante perde la possibilità di conseguire altri incarichi di insegnamento per tutte le graduatorie di insegnamento.
Supplenze 2014/2015: quando si può rinunciare
In base al Regolamento qui sopra ricordato in materia di
conferimento delle supplenze al personale docente, educativo e Ata, unicamente durante il periodo di espletamento delle operazioni di attribuzione degli incarichi e prima della sottoscrizione del rispettivo contratto per l'accettazione della
supplenza, il candidato può
rinunciare a un incarico di supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche senza incorrere in penalizzazione, (anche nel caso in cui la proposta di supplenza sia già stata accettata), esclusivamente per conseguire
altro incarico di supplenza annuale per lo stesso o altro insegnamento. Il candidato può anche
rinunciare a uno spezzone di cattedra per conseguire una supplenza su posto intero sino al 30 giugno o 31 agosto, nel caso in cui all'atto della convocazione non sia possibile ottenere cattedra o posto intero, o comunque la possibilità di completare il proprio orario di servizio. Il conferimento di
supplenze su posti di sostegno o su posti di insegnamento comune, nel caso in cui al docente e su stesso posto è attribuito prima un incarico di
supplenza temporanea in attesa dell'avente titolo e successivamente una
supplenza annuale o temporanea fino al termine delle attività didattiche, l'intero periodo del servizio assume il regime giuridico del provvedimento assegnato a titolo definitivo.