Il ddl Gelli incide profondamente sulle responsabilità del personale medico: appena approvato alla Camera, ha varcato da qualche giorno l’ingresso di Palazzo Madama che dovrà provvedere alla sua approvazione definitiva. L’obiettivo del ddl Gelli è quello di dare più tutele sia ai professionisti dal camice bianco sia ai cittadini dinanzi ai casi di malasanità. Il testo, nello specifico, stravolge tutto il regime vigente sulla responsabilità civile e penale del medico, che non sarà più responsabile penalmente neppure per colpa grave se rispetta le linee guida.
La responsabilità penale è dunque circoscritta ai casi dolo o colpa grave: a questo proposito viene previsto l'inserimento nel codice penale dell'art. 590-ter. E’ prevista inoltre una scriminante speciale della colpa grave qualora il sanitario abbia rispettato le buone pratiche assistenziali-cliniche e le linee guida ufficiali che saranno pubblicate sul sito dell'Istituto di Sanità e aggiornate ogni due anni. Restano salve però le rilevanti specificità del caso concreto
Cosa cambia sulla responsabilità civile e la conciliazione?
Un’importante novità riguarda proprio la responsabilità civile. Il ddl Gelli infatti prevede l'estensione della responsabilità extracontrattuale a tutti i medici convenzionati: tutti i medici che svolgono la propria attività presso strutture sanitarie o in rapporto convenzionale con il Servizio Sanitario Nazionale sanno dispensati dall’onere di difendersi, provando dunque la loro non colpevolezza.
Si ribalta in questo caso l'onere della prova e ne segue che il paziente deve fornire la prova, gli elementi della condotta illecita del professionista. Altre conseguenze importanti riguardano i termini di prescrizione dell’azione extracontrattuale che sono di 5 anni, rispetto all’azione contrattuale che è di 10 anni. La responsabilità civile del medico verso il paziente opererà anche in caso di colpa lieve. La responsabilità contrattuale è prevista invece per tutte le strutture sanitarie e quelle sociosanitarie pubbliche e private, che devono sottoscrivere una polizza assicurativa. La responsabilità contrattuale comporta che sarà la struttura sanitaria o sociosanitaria a fornire la prova di avere eseguito tutte le prestazioni sanitarie, proprie del caso specifico, con diligenza.
Sul paziente ricade l’onere di fornire la prova del danno e il rapporto di causalità. Il paziente può citare in giudizio l’assicurazione senza dover prima convenire in Tribunale l’ospedale.Tutti i verbali sull'attività di gestione del rischio clinico non possono più essere usati procedimenti giudizio. Viene introdotto anche un tentativo di conciliazione.
Cosa viene previsto sulle assicurazioni e l'azione di rivalsa?
Il ddl prevede anche un’assicurazione obbligatoria per tale categoria. Proprio a tal fine il Ministero dello Sviluppo Economico deve individuare i requisiti minimi e le garanzie delle polizze assicurative dei medici che operano nelle strutture sanitarie. Contemplata anche un’azione di rivalsa della struttura sanitaria che abbia dovuto risarcire i danni al cittadino, per l’errore del medico, che lavora in quella stessa struttura.Tale azione è limitata ai casi in cui questi abbia agito con dolo o colpa grave.
Nel caso cessi l'attività sanitaria del medico viene previsto nei confronti dello stesso un periodo di ultrattività della copertura assicurativa per far fronte alle domande di risarcimento presentate entro i successivi 10 anni. L'ultrattività è estesa anche agli eredi.