Sono ben 50 i posti che il Ministero dell'Interno ha bandito per l’accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia, una delle più prestigiose dell'amministrazione statale. La domanda si può presentare esclusivamente online tramite l'apposito link messo a disposizione sul sito del ministero dell'Interno, tassativamente entro la data del 31 luglio.
Il limite di età dei concorsi pubblici
Tutti i Concorsi Pubblici prevedono un limite di età, almeno per chi non è già pubblico dipendente.
Una questione che però non è sempre chiara è come interpretare questo limite, che solitamente viene stabilito nei bandi con una previsione come “età non superiore a x anni”, “il limite massimo di età è di x anni” o un’altra dicitura dal significato equivalente.
Esempi pratici
Prendiamo un caso concreto e di attualità: nel concorso di accesso alla carriera prefettizia, che scade il prossimo 31 luglio, è previsto come requisito di accesso un'età non superiore a 35 anni.
Se ancora non ho compiuto i 35 anni, nessun dubbio: ma se invece li ho compiuti due o tre mesi fa, posso partecipare o sono escluso?
Insomma, il limite scade il giorno del mio trentacinquesimo compleanno, o basta invece che non ne abbia ancora compiuti 36?
Non è una domanda banale, e infatti, dopo contrastanti pronunce delle sue diverse sezioni, che a volte avevano sposato la prima tesi, altre volte la seconda, il Consiglio di Stato ha dovuto ricorrere a un’Adunanza Plenaria per porre fine al contrasto giurisprudenziale che era sorto, stabilendo una volta per tutte quale è l’interpretazione corretta.
Cosa dice la giurisprudenza
Ciò è avvenuto con la sentenza n. 21 del 28 novembre 2011, la cui massima statuisce che, se un bando di concorso prevede come requisito di ammissione il mancato superamento di un certo limite d’età, viene legittimamente escluso chi abbia già compiuto il compleanno alla data di scadenza del termine per presentare la domanda.
Tradotto dal 'giuridichese', questo significa che nel caso del nostro esempio (età non superiore a 35 anni), si può partecipare se, alla data di scadenza del bando di concorso, ovvero il 31 luglio 2017, non si sono ancora compiuti 35 anni.
A 35 anni e un solo giorno in più si è invece fuori: dura lex, sed lex.
Vediamo qual è stato il ragionamento seguito dal collegio.
In primo luogo, esso ha richiamato la sentenza n. 1353 del 26 settembre 1995 della sua V Sezione, secondo la quale, quando la legge ricollega il verificarsi di determinati effetti al compimento di una data età, questi effetti decorrono dal giorno successivo a quello del relativo compleanno.
Infatti, sul piano logico –ragione la Corte– passata la data del compleanno si entra nel successivo anno di età: già il giorno dopo si avranno 35 anni e un giorno, e si è dunque superato il limite imposto dal bando.
Il Collegio ha poi precisato che a nulla rileva che il bando, anziché parlare di "compimento" di x anni, richiami il concetto di età "non superiore a x anni"; si tratta difatti - prosegue l’Adonanza Plenaria - di formula equivalenti da un punto di vista concettuale, poiché, come si è già detto, si compie un anno di vita trascorsi 365 giorni dal compleanno precedente.
In altre parole, “superare” e “compiere” un certo limite di età devono essere intese come espressioni fungibili tra loro: se questo può sembrare andare contro il senso comune, da un punto di vista giuridico è tuttavia ormai dato acquisito per la giurisprudenza amministrativa.