Non c'è bisogno di impugnare le delibere condominiali nulle nel termine di trenta giorni; il condomino può rifiutarsi di pagare quanto gli viene chiesto in seguito ad una ripartizione erroneamente operata dall'assemblea. Così è stato deciso dalla Cassazione con sentenza 17268/2015. Conclusione che si poggia sulla acclarata constatazione che la decisione assunta dall’assemblea in violazione delle norme del regolamento del condominio è nulla (priva di efficacia).
Purtroppo, quando si parla di condominio emergono spesso dubbi interpretativi.
Il caso: profili sostanziali
Nella presente fattispecie, il condominio ha chiesto che fosse emesso decreto ingiuntivo nei confronti di un condomino per il mancato pagamento di una somma di circa 513,75 euro, relativa ad oneri condominiali. Il giudice adito pronunciava l’ingiunzione. Il condomino, nel pieno delle facoltà a lui concesse dall'ordinamento, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, motivando che la somma pretesa dal condominio a titolo di concorso alle spese occorrenti per i lavori svoltisi presso determinate unità, quali garages e box, non esternavano effetti su di lui, in quanto non proprietario delle suddette unità, adducendo che le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei garages dovevano essere ripartite esclusivamente tra i condomini che ne risultano fruitori.
Il condominio ha proposto appello sulla base di alcuni motivi ai quali non si è dato molto seguito, soffermandosi sulla circostanza che l’approvazione del preventivo delle spese e della ripartizione delle spese rientra tra le attribuzioni dell’assemblea dei condomini, le cui deliberazioni, se non sono impugnate tempestivamente, sono obbligatorie per tutti i condomini. Inoltre, il condominio non aveva dato prova delle servitù attive da parte dell'ingiunto. La Cassazione ha riaffermato che in tema di condominio, le delibere relative alla ripartizione delle spese sono nulle, se l’assemblea, esulando dalle proprie attribuzioni, modifica i criteri stabiliti dalla legge (o stabiliti dai condomini).
Emerge in maniera molto chiara il poco e incerto potere attribuito all'assemblea che nella qualificazione di organo collegiale dovrebbe designare la giusta traiettoria dei buoni rapporti tra condomini e condominio. Il tutto ha taluni effetti negativi su questa sorta di vita collettiva, continuando ad incidere in maniera determinate sul problema della lungaggine della giustizia.
Infatti, in simili contrasti, si ricorre spesso alla mediazione. Ma le parti in causa sono un po' restie ad accettare e soprattutto eseguire la decisione di un terzo; di conseguenza si rifinisce in tribunale, sperando in una giusta decisione di un terzo estraneo ai fatti, ma togato. Da più parti, però, continua a sostenersi che per evitare continue liti condominiali, sia giusto creare o ricorrere ad organismi atti ad intervenire in maniera celere ed efficace, oltre ad una giusta regolamentazione di ogni singolo condominio (ove spesso ci sono incolmabili lacune).