Coloro che sfortunatamente hanno dei debiti con Equitalia si saranno sicuramente fatti la domanda a quanto deve ammontare il debito per permettere al creditore di pignorare il proprio immobile di proprietà. Anche dopo il recente Dl n. 59/16 che, come già trattato illustrato in un precedente articolo ha riformato le procedure espropriative immobiliari, bisogna comunque distinguere se l’azione esecutiva viene intrapresa da un agente di riscossione come Equitalia o da un privato.

In linea generale ogni creditore può intraprendere una procedura esecutiva anche per importi di basso ammontare, sempre che abbia una reale convenienza economica del pignoramento mobiliare e dei pignoramenti presso terzi. Qualora il creditore è Equitalia sono previsti 3 limiti ovvero: 

  • prima del pignoramento bisogna iscrivere ipoteca;
  • per debiti non superiori a 20 mila euro l’ipoteca non può essere iscritta;
  • Il pignoramento può essere iniziato solo se il debito è superiore a 120 mila euro.

Se il creditore è una banca invece il Dl n. 59/19 appena approvato dal Governo prevede che nel caso in cui il mutuatario (l’imprenditore) sia insolvente, la banca può vendere l’immobile senza bisogno di pignoramento e può quindi rivalersi sullo stesso.

il creditore (banca) con trattative private può acquisire direttamente i beni mobili del debitore e li può poi vendere, senza dover incardinare una procedura esecutiva giudiziale. Si tratta di un’alternativa all’ipoteca tradizionale. In tal modo si evitano infatti le tempistiche delle procedure esecutive: la garanzia è la possibilità di trasferire in favore della banca la proprietà di un immobile dopo l’inadempimento del debitore. Il decreto legge specifica anche che il trasferimento non può essere effettuato sugli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario, del coniuge o affini entro il terzo grado.

Quali beni sono impignorabili?

Ebbene ricordare che il creditore può pignorare sempre la 1^ casa.

In presenza di tutte le predette condizioni, bench non sia possibile procedere al pignoramento della 1^ casa del debitore, tuttavia si può procedere all’iscrizione di un’ipoteca. Solo se il contribuente è proprietario di un immobile allora esso non gli può essere sottratto. I requisiti che deve avere l’immobile per non essere pignorato è l’accatastamento come civile abitazione non di lusso e il debitore li’ deve aver fissato la propria residenza. Sono previsti però dei limiti nel senso che non possono essere pignorati: 

  • gli immobili di interesse artistico o storico dello Stato o ad altro ente o istituto pubblico;
  •  gli immobili presenti nel fondo patrimoniale, costituito da entrambi i coniugi sui beni destinati ai bisogni della famiglia. Il fondo può essere invece pignorato solo per debiti sorti per esigenze familiari e non se il debito è sorto per scopi che non si riferiscono ai bisogni della famiglia – gli immobili sui cui è concessa immunità territoriale;
  • gli immobili destinati a  uffici pubblici;
  • gli edifici destinati al culto cattolico;
  •  gli immobili oggetto di sequestro antimafia.

Anche nel caso in cui il contribuente abbia altri immobili, Equitalia può procedere al pignoramento della “1^ casa” anche se di lusso. Ebbene precisare che anche in tali casi, però il pignoramento può scattare solo se il debito supera i 120 mila euro. Per altre info sul tema potete premere il tasto segui accanto al nome.