In caso di appalto pubblico, qualora l'amministrazione utilizzi fondi comunitari, la società privata cui sono assegnati i lavori è soggetta al controllo della Corte dei conti e può essere condannata per danno erariale. A precisarlo è stata la Corte di cassazione a SU con la sentenza n.12086 del 13 giugno 2016. Nel merito, la Cassazione ha precisato innanzitutto che rientra nella giurisdizione dei magistrati contabili ogni soggetto (anche privato) che gestisce denaro pubblico, in ragione del danno e degli scopi perseguiti con l'assegnazione di risorse finanziarie.
In realtà tale principio era stato gia espresso in 2 sentenze della Cassazione a Sezioni Unite, la n. 1774/2013 e la n. 295/2013 che avevano inoltre precisato che la responsabilità erariale è anche degli amministratori della società perché essa si fonda appunto sulla natura delle risorse (pubbliche).
Tale impostazione, che fa scattare la giurisdizione della Corte dei conti ogni qualvolta i soldi sono pubblici è stata estesa qui anche ai casi in cui non c’è uno strutturale rapporto di servizio fra privato e pubblico. In breve, la Corte dei conti, quando ci sono di mezzo soldi pubblici, può contestare il danno erariale ai dirigenti di una società privata, anche se l’azienda e la PA sono collegate solo da un contratto d’appalto.
Il caso all’attenzione della Cassazione
Il caso finito sotto la lente d’ingrandimento della Suprema Corte ha riguardato la bonifica di una zona costiera inquinata, che era stata finanziata dalla Regione con fondi europei e affidamento in appalto. La Corte dei conti ha contestato l’inadempienza delle obbligazioni assunte dalla società, in particolare con riferimento alla bonifica di alcune zone e ha condannato per danno erariale quantificato in 865 mila euro i dirigenti dell’azienda privata. Questi ultimi si sono rivolti alla Corte di Cassazione, per bloccare gli effetti delle pronunce contabili, ma senza successo.
In particolare i ricorrenti hanno evidenziato come i fondi europei fossero stati indirizzati alla Regione, e non all’azienda, e che i rapporti fra questa e l’ente pubblico non erano appunto regolati da un rapporto di servizio strutturale.
A pensarla diversamente invece sono stati i giudici di legittimità che hanno ritenuto che il dato fondamentale è rappresentato dalla «natura pubblica» del finanziamento, che impone di rispondere della sua cattiva gestione. Di qui dunque la conferma della condanna al risarcimento del danno erariale.
Considerazioni conclusive: estensione dei confini del danno erariale
Le suprema Corte a Sezioni Unite ha quindi fatto un passo in avanti nella definizione dei confini del danno erariale che può essere provocato anche da società private, che maneggiano soldi pubblici.
Gli Ermellini si sono rifatti ad un orientamento giurisprudenziale che aveva confermato la possibilità per i magistrati contabili di condannare i dirigenti di una società immobiliare per problemi dei contratti d’affitto, nella gestione degli immobili e della morosità nel patrimonio dell’Inpdap.
Nel caso di specie, fra la società privata e l’istituto di previdenza c’era un rapporto di servizio in cui il privato svolgeva al posto dell’ente pubblico una vasta gamma di attività (contratto di global service). Su queste basi, i giudici di legittimità avevano puntato l’attenzione sul piano sostanziale, cioè sulla gestione di soldi pubblici da parte della società che di fatto “sostituiva” l’ente pubblico (Cassazione n. 15599/2009 ). Per altre info di diritto potete premere il tasto segui accanto al nome.